Il Ministero del Lavoro fornisce nuove indicazioni, finalizzate alla realizzazione di una prassi applicativa comune a tutti gli uffici coinvolti, per garantire l’uniformità di trattamento sull’intero territorio nazionale per l’accesso al RUNTS dei soggetti interessati: il problema delle verifiche
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, pochi giorni fa, la circolare con cui, in riferimento all’articolo 54 del Codice del Terzo settore, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che prevede la trasmigrazione dei dati delle ODV e delle APS iscritte ai Registri delle Regioni e delle Province autonome, indica il procedimento di verifica dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS.
L’iscrizione al RUNTS
Il procedimento di iscrizione al RUNTS su domanda del notaio può riguardare, ai sensi del comma 1-bis, dell’articolo 22, del Codice del Terzo Settore, anche enti già dotati di personalità giuridica, che intendono acquisire la qualifica di ETS.
In tali casi, per effetto del provvedimento di iscrizione al RUNTS, la disposizione medesima chiarisce che si determina, per tutto il periodo di mantenimento dell’iscrizione al RUNTS medesimo, la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche di provenienza e conseguentemente l’inapplicabilità delle disposizioni del DPR n. 361/2000.
Tale effetto sospensivo non ha natura facoltativa, né tantomeno è rimesso alla libera determinazione dell’ente, ma discende direttamente dalla norma di legge.
Come esplicitato nella relazione governativa di accompagnamento al d.lgs. n. 105/2018 (cd. “correttivo” al Codice del Terzo settore), la disposizione è stata inserita al fine di evitare la sovrapposizione di funzioni e competenze derivanti da una doppia, contemporanea iscrizione degli enti del Terzo settore nei registri delle persone giuridiche di cui al D.P.R. n. 361/2000 (tenuti da prefetture e regioni) e nel Registro unico nazionale del terzo settore.
Iscrizione al RUNTS per gli enti già iscritti nei registri delle persone giuridiche
Per gli enti che si iscrivono nel Registro unico nazionale del terzo settore ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 22 del codice, se già iscritti nei registri delle persone giuridiche di cui al D.P.R. n. 361/2000, è stata prevista, a seguito dell’iscrizione dell’ente nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la sospensione degli effetti della preesistente iscrizione presso il registro delle persone giuridiche, sicché in caso di cancellazione dal Registro unico nazionale