Il diritto di recesso ad nutum del socio della SRL, per il Tribunale di Milano, è esercitabile solo in caso di effettiva mancanza di un termine di scadenza del contratto societario e non quando, pur essendo previsto un termine, questo appare incompatibile sia con la vita dei soci e sia con il tempo necessario per il perseguimento dell’oggetto sociale.
Recesso del socio ad nutum: il recente intervento del tribunale di Milano
Il Tribunale di Milano, Sez. Imprese, con la sentenza 10 marzo 2021, è tornato a pronunciarsi sul tema del recesso ad nutum del socio, nel caso l’atto costitutivo, pur formalmente prevedendo una durata statutaria, nella sostanza essa appaia equiparabile ad una società costituita a tempo indeterminato, essendo tale termine oltremodo esteso sia con riferimento agli specifici intenti imprenditoriali che la società si è prefissata di perseguire, e sia con riferimento alla durata media della vita umana.
A giudizio del Tribunale di Milano l’indicazione formale di una scadenza statutaria non è mai equiparabile ad uno statuto a tempo indeterminato, mancando un parametro legale predefinito a cui ricongiungere la valutazione di eccessività della durata statutaria e, quindi, per l’individuazione di una precisa spia sintomatica dell’elusività della relativa clausola statutaria.
Così testualmente per il Tribunale di Milano:
- la norma (art, 2473 codice civile) è così letteralmente chiara che rende legittima l’interpretazione a contrario, in base alla quale:
“la determinazione della durata della società, mediante l’indicazione di una data di scadenza, esclude il diritto di recesso”;
- l’indicazione della durata è prevista nel documento costitutivo e, dunque, in quanto tale voluta da tutti i soci fondatori della società, ed altresì da tutti i soci che dopo la costituzione siano entrati a far parte della compagine sociale;
- le società di capitali, dotate dall’ordinamento della personalità giuridica, hanno dinamiche statutarie che se decise dai soci, sono destinate ad esistere per il tempo convenuto, anche se eventualmente trascendente la vita umana;
- ’indicazione della durata statutaria rende altresì ardua l’applicazione della fattispecie dell’abuso del