In capo agli Enti del Terzo Settore che svolgano attività di raccolta di fondi occasionali e non occasionali, sussite l’obbligo di iscrizione in bilancio degli stessi. In questo articolo esaminiamo i criteri di iscrizione in bilancio e di compilazione dei rendiconti di tali attività di raccolta fondi.
Il rendiconto per raccolte pubbliche di fondi occasionali degli ETS: compilazione
Partiamo dal punto numero 24 della relazione di missione, che gli ETS non commerciali, se effettuano raccolte pubbliche di fondi occasionali, devono inserire all’interno del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio un rendiconto specifico ai sensi del comma 3° dell’art. 48 del Dlgs 117/2017 attuato dal Decreto del Ministero del lavoro del 5 Marzo 2020.
Tale rendiconto deve essere depositato nel Registro unico nazionale degli enti del terzo settore entro il 30 Giugno dell’anno successivo a quello in cui è stata effettuata la raccolta pubblica di fondi.
L’ente ha poi l’obbligo di conservare questo documento assieme alla relativa documentazione per un periodo non inferiore a dieci anni dall’ultima registrazione e, comunque, fino a quando non siano definiti gli eventuali accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta, ai sensi dell’art. 22 del DPR 600/1973.
Da questo rendiconto devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione in concomitanza delle quali si è effettuata la raccolta pubblica di fondi occasionale i cui proventi, ai sensi del comma 4° dell’art. 79, non concorrono alla formazione del reddito dell’ente del terzo settore non commerciale (comma 6° dell’art. 87 del Codice del terzo settore).
Riportiamo di seguito lo specchiett