Il Decreto Aiuti Ter, contenente ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ha spostato al 31 ottobre 2022 il termine ultimo per inviare all’Agenzia delle Entrate l’istanza per accedere al riversamento del credito d’imposta sulla ricerca e sviluppo indebitamente fruito.
In pratica si allunga di un mese la scadenza per attivare il procedimento di regolarizzazione, mentre restano fermi i termini per effettuare il versamento.
Vediamo, quindi, di ricapitolare le regole, così da consegnare al Lettore una scheda di analisi sintetica ma completa.
Credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo: il dettato normativo
Come è noto, l’art. 5, commi da 7 a 12, del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, ha previsto per i soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013, conv. con modif. dalla L. n. 9 del 21 febbraio 2014, maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la possibilità di effettuare il riversamento dell’importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Successivamente, sono stati emanati due provvedimenti:
- il Provvedimento Agenzia Entrate n. 188987, del 1° giugno 2022, emanato per dare attuazione alla procedura di riversamento, ha disciplinato le modalità e i termini per l’accesso all’istituto;
- il Pprovvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 259689 del 4 luglio 2022, ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello di domanda per l’accesso alla procedura di riversamento spontaneo e corretto le istruzioni al modello, pubblicate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1º giugno 2022.
Da ultimo, la risoluzione n.34/E del 5 luglio 2022 ha istituito i codici tributo per il riversamento spontaneo, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, degli indebiti utilizzi.
Le regole per il riversamento del credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo indebitamente fruito
La norma consente – ai soggetti che alla data del 22 ottobre 2021 hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 – di e