La riforma del Terzo settore, introducendo la nuova figura giuridica degli Enti del Terzo Settore (ETS), ha anche previsto che questi possano avere sia natura non commerciale che commerciale, senza che ciò pregiudichi la iscrizione al RUNTS, ma disponendo specifiche agevolazioni fiscali nei confronti delle prime.
La natura è determinata dal raffronto tra i proventi derivanti dall’esercizio di attività di interesse generale con modalità commerciali e dalle attività diverse, con quelli derivanti dalle attività non commerciali.
Se queste ultime sono inferiori alle prime, l’ETS assume natura commerciale e, nel caso sia iscritto al RUNTS come Ente non commerciale, perde tale natura con effetto immediato.
Il Codice del Terzo Settore, nell’individuare le attività commerciali e quelle che non lo sono, stabilisce i criteri in base ai quali le singole attività di interesse generale, normalmente non commerciali, assumono rilevanza commerciale, focalizzando l’attenzione sui relativi costi effettivi.
Di qui la necessità che un ETS adotti una contabilità analitica.
Nell’attesa della operatività dell’articolo 79 del CTS, che regola queste disposizioni, subordinata all’autorizzazione della UE alla parte fiscale della riforma, il Decreto Semplificazioni ha modificato sia i criteri per considerare commerciali le attività di interesse generale, sia il momento dal quale l’ETS perderà la natura non commerciale.
Sulla natura commerciale e non degli enti del Terzo Settore
La riforma del Terzo settore ha introdotto la nuova figura giuridica degli Enti del Terzo Settore (ETS), che potrà essere acquisita da soggetti giuridici che, oltre ad essere costituiti secondo specifiche regole:
- svolgeranno in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale (Art. 5 del Codice del Terzo Settore);
- lo faranno in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi (4, CTS);
- perseguiranno, senza scopo di lucro (8, CTS), finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 4, CTS);
- svolgeranno anche attività diverse (art 6, CTS) da quelle di interesse generale se previste dall’atto costitutivo o statuto e se secondarie e strumentali rispetto alle prime
e, soprattutto, si iscriveranno nel RUNTS (art. 47, CTS).
Gli ETS, diversi dalle Imprese Sociali, possono avere (art. 79, CTS):
- natura non commerciale;
- natura commerciale;
e, a seconda della loro natura, commerciale o meno, beneficeranno di particolari agevolazioni fiscali.
Come si determina la natura commerciale o meno di un Ente del Terzo Settore
Prima di addentrarci in questa determinazione è opportuno considerare che questa distinzione, in base ai parametri indicati nell’art. 79 del CTS, al momento è sospesa e sarà operativa a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la Commissione UE autorizzerà la parte della riforma che riguarda i regimi fiscali degli ETS (art. 104, comma 2, CTS).
I tempi sembrerebbero ormai maturi per ritenere che questa possa giungere per la fine del 2022.
E, in questo modo, quanto diremo potrebbe diventare operativo dal 1° gennaio 2023.
Riprendendo il discorso sulla determinazione della natura, il CTS prevede che questa sia il risultato del raffronto (test di commercialità) tra le attività non commerciali e quelle commerciali svolte dall’ETS; se le seconde superano le prime, l’ETS avrà natura commerciale (comma 5, ar