L’indagine dei principi di diritto che governano la rappresentanza nelle società a responsabilità limitata deve necessariamente iniziare dalla scrittura normativa e dal confronto dei testi del codice civile che regolamentano la medesima disciplina con riferimento alle SPA e di SNC.
La rappresentanza della Società a responsabilità limitata
Per l’art. 2475bis codice civile (rubricato “rappresentanza della società”):
“Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società” (1° comma).
Al 2° comma, con particolare rinforzo normativo, viene precisato:
“Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società”.
Lo scrutinio esegetico che deriva dall’esposta stesura normativa porta a considerare il potere di rappresentanza nella srl alla stregua di un’investitura legale, non modificabile per via statutaria.
Trattasi di una facoltà potestativa che condivide la sua fonte con quella di amministratore, senza che per via suppletiva, attraverso precise opzioni statutarie, possa essere disposto la dissociazione dello status di amministratore da quello di rappresentante della società.
Se un socio od anche un terzo viene nominato amministratore, al potere gestorio si abbina, per perentorio input legislativo, anche il potere di rappresentare la società nell’interazione giuridica verso l’esterno, in modo disgiuntivo e senza limiti opponibili ai terzi.
Il potere di vincolare la società verterebbe, quindi, in una netta condizione di indipendenza dal regime amministrativo statutariamente prescelto, essendo esso indistricabilmente connesso al solo status di amministratore.
Tale primo step esegetico sembra trovare un preciso avvallo nel parallelo art. 2384 codice civile in tema di Spa (rubricato “Poteri di rappresentanza”) e nella diversa lettera legislativa che lo struttura.
Il 1° comma, infatti, testualmente espone:
“Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale”.
Manifesta è la diversità della fonte d’investitura: legale nel caso della SRL, negoziale-statutaria nella SPA.
Nonostante, anche per le Spa venga prevista l’inopponibilità ai terzi delle limitazioni alla rappresentanza generale, nonostante la loro pubblicità al Registro delle Imprese (con l’esclusione del solo intenzionale agire in doloso pregiudizio della società), il potere di rappresentanza non co