Il Codice del Terzo Settore è un codice che esamina, a 360 gradi, l’aspetto prettamente amministrativo dei diversi Enti del Terzo Settore, l’aspetto contabile e quello fiscale.
Sugli adempimenti contabili, in considerazione della esigenza di trasparenza e di informazione, è alquanto meticoloso, spaziando sulle scritture contabili e sul bilancio.
Il bilancio degli Enti del Terzo Settore – Argomenti esaminati
- Il Terzo settore e sua definizione
- Cosa si intende per Terzo Settore
- Le scritture contabili ed il bilancio di cui all’art. 13
- I libri sociali obbligatori
- Gli ETS non commerciali
- La tenuta e la conservazione delle scritture contabili
- Il bilancio sociale di cui all’art. 14
- Le linee guida per la redazione del bilancio sociale
- I destinatari del bilancio sociale (parag. 4, delle linee guida)
- I principi di redazione del bilancio sociale (parag. 5, delle linee guida)
- La struttura e il contenuto del bilancio sociale (parag. 6, delle linee guida)
- Allegato A – Il bilancio degli Enti del Terzo Settore in sintesi
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Terzo settore e sua definizione
L’art. 1, della L. 6 giugno 2016, n. 106, ha dato la stura alle nuove norme che regolano e regoleranno gli Enti del Terzo settore (ETS).
Gli obiettivi non sottesi della predetta legge sono sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata a:
- perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli art 2 (La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali …….), 3 (Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione; di opinioni politiche, di …….), 18 (I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli …….) e 118, comma 4 (Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà), della Costituzione.
Pertanto, il Governo fu delegato ad adottare, entro 12 mesi uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore.
Cosa si intende per Terzo settore?
E’ l’insieme degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, ovvero senza scopo utilitaristico, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in esecuzione del principio di sussidiarietà e in conformità con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale attraverso forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.
Non rientrano nel Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche.
Alle fondazioni bancarie, trattandosi di enti che concorrono al perseguimento delle finalità della legge, ora in parziale commento, non si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi.
Detti decreti attuativi, nell’osservanza e in armonia con la normativa dell’Unione europea e in concordanza con i princìpi ed i criteri direttivi indicati nella legge, dovevano provvedere, in particolare a:
- revisionare la disciplina del codice civile in tema di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute o non riconosciute come persone giuridiche;
- riordinare e a revisionare organicamente la disciplina speciale e le altre disposizioni vigenti relative agli ETS, inclusa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, attraverso la redazione di un apposito Codice del Terzo Settore (CTS), osservando i princìpi e i criteri direttivi indicati nell’art. 20, commi 3 e 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 (si veda il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, di seguito D.Lgs.);
- revisionare la disciplina riguardo all’impresa sociale (si veda il il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112);
- revisionare la disciplina in materia di servizio civile nazionale.
Seguono disposizioni tecniche per l’adozione dei decreti attuativi.
Le scritture contabili ed il bilancio di cui all’art. 13
L’art. 13, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, dispone in merito alle scritture contabili e al bilancio degli ETS.
Occorre fare un distinguo tra gli ETS:
- in linea di massima, devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- se hanno ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque chiamate, inferiori a € 220.000,00, il bilancio può essere eretto nella forma del rendiconto per cassa;
- se esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, devono tenere le scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c. (il libro giornale e il libro degli inventari, nonché le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite).
I predetti enti devono redigere e depositare, presso il registro delle imprese, il bilancio di esercizio redatto – in base alla loro collocazione nei seguenti articoli del codice civile – in base agli artt. 2423 e segg.