Dopo la firma del concordato fiscale (accertamento con adesione) il ricorso contro l’avviso di accertamento è inammissibile?
È esclusa qualsiasi possibilità di revisione, dopo la stipula dell’accordo, stante la sua immodificabilità?
Il concordato concluso può essere integrato o modificato dall’Ufficio?
La rideterminazione, in sede di accertamento con adesione, del reddito imponibile comporta la rinuncia a istanze di rimborso riguardanti la medesima annualità definita?
Il reddito definito con adesione può successivamente essere rimesso in discussione attraverso l’accoglimento di pregresse istanze di rimborso ovvero il fisco è tenuto a rimborsare il contribuente per le maggiori imposte versate alla luce di nuovi documenti emersi dopo la chiusura dell’annualità mediante accertamento con adesione?
In presenza di un errore materiale la strada praticabile è quella di firmare un successivo accordo con l’Ufficio, sostitutivo del precedente, con il quale si dà atto dell’errore materiale commesso, con la rideterminazione degli importi globalmente dovuti e delle singole rate? L’accertamento con adesione ha carattere vincolante per le parti per i periodi d’imposta successivi?
In tema di accertamento con adesione è esclusa qualsiasi possibilità di revisione, dopo la stipula dell’accordo, stante la sua immodificabilità.
Accertamento con adesione: conclusione e perfezionamento
Infatti, va distinto il momento della conclusione dell’accordo, che si realizza con la sua sottoscrizione, da quello del suo perfezionamento, che attiene al completamento della fattispecie e cioè alla compiuta esecuzione dell’obbligazione scaturente dal concordato, dovendo ribadirsi sul punto che la reviviscenza dell’efficacia dell’originario avviso di accertamento (a cui ha fatto seguito il concordato) nel caso di mancato adempimento (perfezionamento) dell’accordo costituisce previsione posta a garanzia del fisco[1] e il successivo inadempimento (perfezionamento) giustifica l’adozione da parte dell’ente impositore dei normali mezzi di coercizione[2], senza porre nel nulla l’accordo, con la conseguenza che dopo la firma del concordato fiscale (accertamento con adesione) il ricorso contro l’avviso di accertamento è inammissibile, non per ragioni di tempestività, ma perché l’avviso con adesione, non impugnabile produce le obbligazioni sostitutive di quelle nascenti dall’atto impositivo.
Pertanto, quando l’istanza di adesione abbia avuto buon esito, nel senso che il concordato si sia concluso, l’accertamento così definito, mediante anche la fissazione del quantum debeatur, diventa intoccabile, tanto da parte del contribuente, che non può più impugnarlo, quanto da parte dell’Ufficio, che non può integrarlo o modificarlo come prescrive il Decreto Legislativo n. 218 del 1997, art. 2, comma 3.
Tale principio è stato statuito dalla Corte di Cassazione.
Ulteriore azione accertatrice nello stesso periodo d’imposta
L’istituto dell’accertamento con adesione previsto dal Dlgs n. 218/1997 vincola le parti per il periodo d’imposta interessato dall’accordo, precludendo solo al