Per configurare una violazione meramente formale occorre la contemporanea sussistenza di un duplice presupposto, ovvero che la violazione accertata non comporti un pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incida sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo.
La Corte di Cassazione ha chiarito il concetto di violazione formale in riferimento ad una fattispecie di mancata apposizione del visto di conformità.
Il caso: la mancata apposizione del Visto di conformità contestata dal Fisco
Nel caso in esame, la società proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di un contenzioso su atto di recupero IVA, emesso dall’Amministrazione finanziaria per indebita compensazione di crediti senza dichiarazione di conformità, con irrogazione della sanzione ai sensi dell’art.13, Dlgs. n. 471 del 1997.
La ricorrente deduceva, in particolare, che la Commissione Tributaria Regionale aveva erroneamente ritenuto che la mancata apposizione del visto di conformità, di cui all’art.10, comma 1, lett. a), n. 7, Dl. n.78 del 2009, sebbene a causa di un errore materiale, non essendo stato indicato il codice fiscale del professionista per una anomalia del software utilizzato, costituisse una violazione sostanziale, con conseguente applicazione anche della sanzione di cui all’art.13, Dlgs. n. 471 del 1997.