Non rileva il principio dell'alternatività tra Iva e registro, stante l'obbligo per il contribuente di pagare il tributo dovuto per legge e non quello scelto in base a considerazioni soggettive.
La Corte di Cassazione ha chiarito alcuni aspetti in tema di imposizione di registro su sentenza ex art. 2932 codice civile che abbia disposto un trasferimento immobiliare.
Alternatività IVA registro: il caso di tribunale
Nel caso di specie, il contribuente aveva impugnato l'avviso di liquidazione emesso dalla Agenzia delle Entrate, con il quale era stata richiesta la somma di euro 17.673,00 a titolo di imposte ipotecaria, di registro e catastale su una sentenza civile del Tribunale, emessa ai sensi dell'art. 2932 codice civile.
Il contribuente opponeva, tra le altre, che non era stato rispettato il principio di alternatività tra Iva e imposta registro in merito al trasferimento immobiliare.
Il ricorso veniva accolto in primo grado.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale lo respingeva, condividendo la motivazione del giudice di primo grado e rilevando che sia l'atto di trasferimento che la sentenza costitutiva hanno lo scopo, per la parte acquirente, di ottenere la consegna del bene, dovendo quindi essere applicato il principio di alternatività tra Iva e imposta registro.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate proponeva infine ricorso per cassazione, deducendo, per quanto di interesse, la violazione e falsa applicazione