Nel giudizio tributario il diniego di rimborso è atto autonomamente impugnabile purché non sia confermativo di un pregresso atto di diniego e contenga una rivalutazione autonoma della istanza originaria di rimborso.
Il diniego costituisce atto non autonomamente impugnabile, quando l’amministrazione, a seguito di un’istanza di riesame, dichiari l’esistenza di un precedente atto, senza compiere una nuova istruttoria e motivazione.
Atti impugnabili: la normativa
L’art. 19 del D. lgs n. 546/1992 elenca tutti gli atti impugnabilità tra cui non è annoverato il diniego di rimborso, anche se la giurisprudenza di legittimità ha esteso l’elenco di cui trattasi includendovi alcuni atti (ad es.: estratto di ruolo; cfr. CTR Calabria n. 801/2022; contram CTR Toscana n. 889 del 12/07/2022) che per prassi consolidata diventano impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie.
La natura tassativa dell’elencazione degli atti impugnabili contenuta nel citato art. 19 non preclude la possibilità di impugnare anche altri atti con i quali l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria e, che, quindi, l’impugnazione di atti diversi sia da ritenere inammissibile.
Tale elenco è suscettibile di interpretazione estensiva, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, sia nel rispetto delle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della pubblica amministrazione, che a seguito dell’allargamento della giurisdizione tributaria ex art. 448/2001.
In particolare, si può ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ufficio impositore che portino a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria senza che tale atto assuma la veste della forma dichiarativa di uno degli atti elencati nel citato art. 19.
Il contribuente, pertanto, ha la facoltà di impugnare atti diversi da quelli elencati nel suddetto art. 19 e l’eventuale mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole sulla successiva pos