Nella prassi operativa, talvolta, le indagini bancarie vengano attivate su conti intestati a soggetti terzi rispetto a quello nei cui confronti è condotta l’istruttoria.
Nel caso di conti intestati a terzi, l’Ufficio, al fine di avvalersi della presunzione legale, deve fornire la previa prova, anche per presunzioni (purché qualificate), che il conto bancario intestato a terzi sia nell’effettiva disponibilità del contribuente, al quale pertanto sono attribuibili le movimentazioni del conto fiscalmente rilevanti?
Per i conti cointestati al contribuente accertato possono valere le stesse regole, in tema di riparto dell’onere probatorio, relative alle operazioni effettuate sul conto (esclusivamente) di un terzo?
Nelle ipotesi di indagini bancarie sui conti dei singoli soci, il vincolo familiare non è di per sé sufficiente per affermare la riferibilità di tali conti alla società occorrendo ulteriori prove?
Accertamento bancario su conti intestati a terzi: i principi fondamentali
Nell’ambito dei poteri istruttori dell’Amministrazione finanziaria, l’art. 32, primo comma, 7), d.P.R. 29/09/1973, n. 600 disciplina l’accertamento tributario fondato su dati di tipo bancario, prevedendo la facoltà dell’Ufficio di richiedere all’ente creditizio documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto con i loro clienti. Poiché la disposizione non limita l’acquisizione della documentazione ai soli conti bancari formalmente intestati al contribuente accertato, si deve ritenere che l’acquisizione può estendersi anche ai conti correnti intestati a terzi soggetti, ma alla condizione che, pur in mancanza della formale titolarità, il conto sia nella disponibilità di fatto del contribuente sottoposto a verifica fiscale.
Solo in presenza di tale condizione (formale intestazione ovvero disponibilità di fatto del conto), il cui onere probatorio compete all’Ufficio, diviene operante la presunzione legale stabilita dall’art. 32, primo comma, n. 2), secondo cui gli importi riscossi (versamenti), rilevati sui conti intestati o riconducibili di fatto al contribuente, devono essere considerati proventi dell’attività svolta dall’interessato, con spostamento dell’onere probatorio sul contribuente, al quale spetta fornire la prova contraria all