Avviso di accertamento nullo senza prova di avvenuto deposito della raccomandata

È nullo l’avviso di accertamento senza la prova dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito

Avviso di accertamento nullo senza prova di avvenuto deposito

Il principio di diritto

accertamento nullo avvenuto depositoLa Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha formulato un innovativo principio di diritto secondo cui, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Costituzione) dell’art. 8 della Legge n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.

 

Il caso

La vicenda trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento per IRPEF 2006-2007, derivante da avvisi di accertamento, con cui la contribuente lamentava la mancata rituale notifica degli atti impositivi prodromici e, quindi, l’inesistenza del titolo esecutivo (iscrizione a ruolo) legittimante l’esecuzione esattoriale.

Costituitasi in giudizio, l’Agenzia delle Entrate, eccepiva che la procedura notificatoria di detti avvisi di accertamento, in precaria assenza della contribuente dal proprio domicilio, doveva considerarsi ritualmente perfezionata secondo le previsioni di legge.

La CTP rigettava il ricorso, rilevando che la contribuente non aveva assolto all’onere di impugnare, anche nel merito, gli avvisi di accertamento prodromici alla cartella esattoriale impugnata.

A seguito della sentenza di rigetto dei giudici di prime cure, la contribuente proponeva appello che veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale sul presupposto sia della ritualità della procedura notificatoria degli avvisi di accertamento sia, come i giudici di prime cure, sul rilevato difetto dell’onere di impugnazione degli stessi anche nei profili di merito.

La contribuente avverso la decisione della CTR proponeva ricorso per Cassazione deducendo tre motivi.

La Quinta Sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21714 dell’8 ottobre 2020, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite al fine di risolvere il contrasto sulla questione, posta con il secondo motivo, circa l’individuazione della modalità di assolvimento dell’onere di provare il perfezionamento di una procedura notificatoria di un atto impositivo mediante l’impiego diretto del servizio postale, nel particolare caso della temporanea assenza del notificatario (c.d. “irreperibilità relativa”) e, più nel dettaglio, se possa considerarsi sufficiente la prova della spedizione della raccomandata informativa (CAD) ovvero se sia, invece, necessario il deposito dell’avviso di ricevimento di tale raccomandata.

Il Primo Presidente ha, quindi, disposto l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

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Fonte: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021.

 

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A cura di Avv. Maurizio Villani e Avv. Lucia Morciano

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