Il giudice tributario deve verificare la validità della delega rilasciata dal Direttore dell’Ufficio al Funzionario delegato, pena la nullità dell’accertamento.
E’ onere dell’Amministrazione finanziaria esibire in giudizio la documentazione relativa alla delega di firma e il conseguente obbligo del giudice di merito di verificare, ai fini della pronuncia di accoglimento o di rigetto.
Avviso di accertamento e delega di firma: la normativa
L’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 rubricato “Avviso di accertamento” prevede al primo comma che gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti “dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”.
Il successivo terzo comma stabilisce che l’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all’ultimo periodo del secondo comma.
Ove il contribuente contesti, anche in forma generica, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’avviso di accertamento ad emanare l’atto, è onere dell’Amministrazione che ha immediato e facile accesso ai propri dati di fornire la prova dell’esistenza della delega in capo al delegato
L’avviso di accertamento non può essere sottoscritto da qualsiasi persona nel senso che il capo dell’ufficio o altro impiegato della carriera direttiva delegato devono necessariamente essere funzionari appartenenti alla terza area e che, a fronte di una generica contestazione nel ricorso introduttivo, incombe all’Amministrazione fornire una prova documentale circa il possesso dei requisiti soggettivi sia del delegante che del delegato.
Il difetto di tale requisito si riflette sulla nullità dell’atto impositivo e se l’amministrazione finanzia