Basta che la società debitrice sia "in liquidazione" per poter anticipare le procedure di riscossione?
Profili generali della iscrizione a ruolo straordinario
L’iscrizione nei ruoli straordinari dei tributi dovuti sulla base di atti di accertamento è un istituto previsto nell’art. 15-bis, D.P.R. n. 602/1973, che prevede che l’importo accertato sia iscritto per intero nei ruoli, anche in presenza di ricorso avverso l’atto di accertamento, qualora siano ravvisabili fondati pericoli per la riscossione.
La previsione del sopra citato art. 15-bis ha natura ibrida collocandosi lato sensu tra il novero delle misure cautelari pro Fisco e gli strumenti di esecuzione anticipata del credito erariale, come conferma peraltro la collocazione della norma nell’ambito della disciplina della riscossione tramite ruolo.
In comune con le misure cautelari, tuttavia, il ruolo straordinario ha il presupposto di applicazione, rappresentato sostanzialmente dal periculum in mora, poiché il fumus si risolve in concreto nell’esistenza di un atto impositivo a monte dello stesso.
Il periculum consiste nel fondato timore di perdere il credito erariale, che nelle misure cautelari di cui all’ art. 22 D.Lgs n. 472/1997 si atteggia come pericolo di perdere la garanzia del credito.
Secondo la nella circolare n. 4/E/2010 dell’Agenzia delle entrate la sussistenza del rischio