Emersione della crisi, nuove misure di allerta, autonomia privata nel concordato preventivo e ristrutturazione societaria, sono le novità di maggior rilievo contenute nel D.lgs. 17/06/2022, n. 83, entrato in vigore lo scorso 15 luglio[1].
La nota informativa dell’Ufficio Studi di Assonime pubblicata lo scorso mese esamina le modifiche al codice della crisi di cui al D.Lgs. 12/1/2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 1023/2019.
La nozione di crisi di impresa e il ruolo degli assetti organizzativi adeguati
La crisi d’impresa si identifica con lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza.
Nella nuova versione del decreto la crisi si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi, anziché nei sei mesi successivi previsti dall’originaria stesura del Codice della crisi.
Ciò, analogamente a quanto previsto dalle scienze aziendalistiche per la perdita di continuità aziendale.
Il decreto abroga poi tutti gli indici e gli indicatori di crisi che costituivano il presupposto per l’attivazione delle abrogate procedure di allerta e composizione assistita e interviene sul dovere dell’imprenditore di istituire assetti organizzativi adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa (articolo 2086 del Codice civile), precisandone il contenuto.
In particolare, si prevede che gli assetti organizzativi per essere ritenuti adeguati debbano essere strutturati in modo da consentire di:
- rilevare gli squilibri di carattere patrimoniale, economico finanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale;
- verificare la sostenibilità dei debiti e della continuità aziendale per i dodici mesi successivi;
- ricavare le informazioni necessarie per eseguire il test pratico per l’accesso alla composizione negoziata della crisi.
Vengono, infine, individuati specifici segnali di allarme al verificarsi dei quali scattano gli obblighi di attivazione tempestiva degli organi sociali per il superamento della crisi.
I segnali di allarme
Sono considerati segnali di allarme:
- i debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- i debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quel