L’estinzione del processo per l’omessa o tardiva riassunzione, nel termine di legge, del giudizio, a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione, determina la caducazione dell’avviso di accertamento impugnato?
L’eccepita prescrizione decennale va calcolata a decorrere dalla notifica dell’avviso di accertamento, per essere venuta meno la causa di sospensione determinata dalla pendenza di un procedimento?
I termini di prescrizione o decadenza dell’iscrizione a ruolo ricominciano a decorrere solo dallo spirare del termine di riassunzione, risultando preclusa all’amministrazione finanziaria prima di tale data ogni potestà impositiva?
È noto che il notevole contenzioso pendente presso la suprema Corte di Cassazione in materia tributaria, si risolve, spesso, in una declaratoria di rinvio della controversia alla CT Regionale senza violare il principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
Pertanto, è evidente che l’operatore tributario ha la necessita di conoscere, sotto il profilo di una efficace strategia processuale gli effetti della mancata riassunzione e il termine di prescrizione o decadenza del potere di riscuotere.
In buona sostanza, per impostare ed attuare una corretta linea difensiva è opportuno un efficace uso tattico dell’istituto della riassunzione innanzi al giudice di rinvio[1].
Effetti della mancata riassunzione: i principi
Nel processo tributario l’omessa o tardiva riassunzione, nel termine di legge, del giudizio a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione, ne determina l’estinzione che, differentemente da quanto avviene nel giudizio ordinario, è rilevabile anche d’ufficio, ex 45, comma 3, e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, e comporta il venir meno dell’intero procedimento, con conseguente definitività dell’avviso di accertamento.
In caso di estinzione del processo tributario dovuta all’omessa riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, la regola generale dell’art. 2945, comma 3, codice civile, non trova applicazione e il termine di prescrizione [2] della pretesa fiscale decorre dalla data di scadenza del termine utile per la (non attuata) riassunzione.[3]
Le ragioni della mancata applicazione della predetta regola generale sono le seguenti: a) la natura impugnatoria del processo tributario e la natura amministrativa, e non processuale, dell’atto impositivo, con la conseguente definitività di questo per effetto dell’estinzione