Col decreto Semplificazioni sono stati estesi al 2022 i correttivi in materia di ISA, previsti per il 2020 e per il 2021 dalla normativa emanata per far fronte all’emergenza Covid…. Vediamo gli ultimi interventi.
L’articolo 24 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, cosiddetto decreto Semplificazioni, nella versione definitiva introduce importanti novità in materia di ISA – Indici sintetici di affidabilità fiscale – che di seguito analizziamo.
In particolare l’articolo 24 del decreto modifica l’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto Rilancio, che ha introdotto alcune modifiche al procedimento di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021.
Cosa prevede(va) il decreto Rilancio
L’articolo 148 del decreto Rilancio è finalizzato a valorizzare l’utilizzo delle informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria per evitare l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi per il contribuente e a spostare i termini per l’approvazione degli indici e la loro eventuale integrazione rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile.
La norma fornisce, altresì, nuove indicazioni all’Agenzia delle entrate e al Corpo della guardia di finanza utilizzabili per la definizione delle specifiche strategie di controllo dell’affidabilità fiscale del contribuente.
Si ricorda che al fine di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l’Amministrazione finanziaria, anche con l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, l’articolo 9-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ha previsto l’istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.
Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest’ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l’accesso a uno specifico regime premiale.
Gli indici si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 (comma 931, articolo 1, della legge n. 205 del 2017).
Contestualmente all’adozione degli indici cessano di avere effetto, al fine dell’accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore (articolo 7-bis del decreto legge n. 193 del 2016).
Gli ISA: cenni
Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) rappresentano uno strumento attraverso il quale si intende fornire a professionisti e imprese un riscontro accurato e trasparente sul loro livello di affidabilità fiscale.
Introdotti con il decreto legge n. 50/2017, dal periodo d’imposta 2018, gli Isa sostituiscono definitivamente gli studi di settore e i parametri.
[per tutti gli approfondimenti in materia di ISA si rimanda all’apposita sezione della rivista: ISA – Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale]
In sostanza, sono degli indicatori costruiti con una metodologia statistico-economica basata su dati e informazioni contabili e strutturali relativi a più periodi d’imposta. Essi consentono agli operatori economici di valutare autonomamente la propria posizione e di verificare il grado di affidabilità su una scala di valori che va da 1 a 10.
Per i lavoratori autonomi e le imprese che risultano “affidabili” sono previsti significativi benefici premiali.
A seconda del valore raggiunto, per esempio, possono essere esclusi da alcuni tipi di controlli o beneficiare della riduzione dei termini per gli accertamenti da parte dell’Agenzia delle entrate o essere esonerati dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta.
L’istituzione degli Isa si inserisce tra la serie di iniziative che l’Agenzia ha avviato da qualche anno con l’obiettivo di favorire una sempre più proficua collaborazione tra Fisco e contribuenti e promuovere, utilizzando anche efficaci forme di assistenza, l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari (tax compliance).
L’introduzione degli Isa risponde all’esigenza di superare definitivamente le logiche che erano alla base degli studi di settore e dei parametri.
Dalla finalità di “rendere più efficace l’azione accertatrice”, tipica dei vecchi studi di settore, si è passati, con i nuovi indicatori, a perseguire l’obiettivo di “favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili” e di “stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari”.
La metodologia utilizzata per elaborare e applicare gli Isa tiene conto di una pluralità di indicatori, sostanzialmente riconducibili a due gruppi:
- indicatori elementari di affidabilità;
- indicatori elementari di anomalia.
La media del valore dei singoli indicatori elementari esprime, da 1 a 10, il punteggio Isa e rappresenta il posizionamento del contribuente: più alto sarà il valore dell’indice maggiore sarà l’affidabilità fiscale. A determinati livelli di affidabilità fiscale vengono riconosciuti specifici vantaggi.
Per garantire collaborazione e trasparenza, il decreto legge n. 50/2017 ha previsto anche l’istituzione di una “Commissione di Esperti”, alla quale è richiesto un parere sulla capacità degli Indici sintetici di affidabilità fiscale di rappresentare le realtà cui si riferiscono.
Gli esperti sono nominati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, tenuto conto anche delle segnalazioni dell’Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali.
Gli Isa sono particolari strumenti che forniscono al contribuente una valutazione complessiva sulla propria affidabilità fiscale, graduata su una scala di valori da 1 a 10, che è il risultato dell’applicazione di singoli indicatori.
Più alto è il punteggio ottenuto in termini di affidabilità maggiori sono i benefici premiali per gli interessati.
Per l’attribuzione del punteggio Isa, il contribuente deve comunicare all’Agenzia delle entrate, attraverso gli appositi modelli, i propri dati economici, contabili e strutturali rilevanti.
La revisione straordinaria degli ISA
La circolare delle Entrate n. 18/E , del 25 maggio 2022, evidenzia che tenuto conto di quanto prescritto dall’articolo 148, del decreto legge 34/2020, cd. decreto Rilancio, con il decreto ministeriale del 29 aprile 2022 sono stati previsti specifici interventi sulla metodologia degli Isa in applicazione per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.
L’individuazione di tali “interventi correttivi“, in relazione al solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, è stata effettuata sulla base della metodologia statistico-economica descritta nell’allegato 5, al citato decreto ministeriale.
Nella premessa di tale documento è specificato che, al fine di definire un quadro di riferimento della situazione economica che ha caratterizzato il 2021, è stato indispensabile svolgere un’attività preliminare di individuazione ed acquisizione di ulteriori fonti informative (Istat, Banca d’Italia, Cerved, Prometeia) per integrare quelle già disponibili nella banca dati degli Isa.
Inoltre, ai fini di una più approfondita valutazione delle dinamiche individuali e settoriali, sono stati analizzati i dati relativi alle informazioni desunte dagli archivi relativi alla fatturazione elettronica, ai corrispettivi telematici, alla forza lavoro dipendente (INPS) e alle liquidazioni periodiche IVA.
È stata anche effettuata un’analisi dei provvedimenti normativi emanati nel corso del 2021 in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, da COVID-19.
Tutto ciò ha consentito di predisporre degli appositi correttivi, da applicare sia all’analisi degli indicatori elementari di affidabilità, sia a quella degli indicatori elementari di anomalia, che tengono conto di alcune grandezze e variabili economiche modificate a seguito della crisi verificatasi nel corso del 2021.
Tali correttivi sono commisurati all’entità dei seguenti fattori sintomatici dello stato di difficoltà economica:
- contrazione della domanda (determinata dall’analisi dei corrispettivi telematici articolata per territorio);
- caduta dei Ricavi/Compensi (dichiarati dal singolo contribuente nel periodo di imposta di applicazione);
- contrazione della produttività settoriale (stima della riduzione di produttività sotto l’ipotesi di invarianza dei costi);
- riduzione della forza lavoro dipendente (osservata nel settore rispetto al periodo d’imposta 2019).
Le ulteriori novità ISA contenute nel decreto Semplificazioni
Nello specifico, la lettera a), del comma 1, dell’articolo 24 del decreto Semplificazioni, estende anche al 2022 la disciplina ISA introdotta dal sopra citato articolo 148, per gli anni 2020 e 2021, abrogando altresì il differimento dei termini ivi previsto per l’approvazione degli indici e la loro eventuale integrazione (rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile).
Conseguentemente a tale modifica, il comma 2, dell’articolo in esame, stabilisce a regime dei nuovi termini per l’approvazione e l’eventuale integrazione degli indici stessi.
La successiva lettera b), aggiunge al comma 2, dell’articolo 148, un periodo che prevede che per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.
Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.
La disposizione sembra volta a tenere ancora conto delle difficoltà correlate agli effetti sull’economia e sui mercati conseguenti all’emergenza sanitaria, prevedendo pertanto che nella definizione delle strategie di controllo l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici per due successivi periodo d’imposta e non solo utilizzando i dati dichiarati per il periodo d’imposta di riferimento.
Il comma 2 del citato articolo 24, modificando il richiamato articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, stabilisce che gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze entro il mese di marzo del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicati (mentre nel testo previgente era stabilito che gli indici fossero approvati entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati).
Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate (non più a febbraio).
La relazione illustrativa segnala che il differimento dei termini per l’integrazione degli indici deriva dal fatto le attività di elaborazione degli ISA, in questi ultimi anni, hanno assunto meccanismi di funzionamento sempre più articolati, che necessitano di dati e informazioni disponibili in anagrafe tributaria solo a partire dalle prime settimane dell’anno successivo a quello di entrata in vigore degli ISA stessi.
In ragione di ciò è apparso opportuno posticipare i termini per l’approvazione degli indici e per la loro eventuale integrazione, rispettivamente, alla fine del mese di marzo e di aprile del periodo d’imposta successivo a quello di applicazione.
NDR. Vedi qui le cause di esclusione dagli ISA 2022
a cura di Federico Gavioli
Venerdì 19 Agosto 2022