Vediamo quali sono le agevolazioni per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali, quali gli obblighi per le imprese beneficiarie, come calcolare i crediti d’imposta e come gestirli nel quadro complessivo delle norme sugli aiuti di stato.
Il credito di imposta per gli investimenti delle imprese nel Mezzogiorno è stato esteso agli investimenti effettuati dalle imprese nelle ZES[1] nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di Euro, calcolati sul costo complessivo dei beni strumentali nuovi acquisiti entro il 31 Dicembre 2022 che includono anche l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.[2]
Riferimenti normativi: il comma 2 dell’art. 5 del DL 91/2018, modificato dall’art. 57 del DL 77/2021 e dall’art. 37 del DL 36/2022, convertito in Legge 79/2022, ha esteso il credito di imposta per gli investimenti delle imprese nel Mezzogiorno, previsto dai commi da 98 a 107 dell’art. 1 della Legge n° 208 del 2015 (Legge di bilancio per il 2016).
Facciamo notare che l’inclusione dell’intero costo di acquisizione del terreno su cui deve sorgere l’impianto produttivo e quella dell’intero costo di acquisto di immobili strumentali in tutto o in parte realizzati è una novità assoluta nel pur vasto panorama italiano degli incentivi alle imprese.
Gli obblighi per le imprese beneficiarie
Il 3° e il 4° comma dello stesso articolo prevedono che le imprese beneficiarie del credito di imposta devono mantenere le loro attività nell’area della ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento oggetto dell’agevolazione, pena la revoca e la restituzione del credito di imposta di cui hanno usufruito.
Inoltre, il credito di imposta non può essere richiesto da imprese che siano in stato di liquidazione o di scioglimento o sottoposte a procedura concorsuale[3] ed è concesso nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento UE 651/2014.
Per il resto la disciplina del credito di imposta per gli investimenti nelle ZES è la stessa di quello per gli investimenti nel Mezzogiorno (commi da 98 a 107 dell’art. 1° della Legge 208/2015).
Come abbiamo già detto nel terzo paragrafo, nelle ZES possono essere incluse, oltre ad aree portuali, retroportuali, piattaforme logistiche e interporti, anche le aree industriali principali (vale a dire quelle gestite dai Consorzi ASI o le aree PIP più vaste) che si trovano nelle province del territorio a cui la zona si riferisce, cioè quello di una o due regioni.
Ciò delimita notevolmente il territorio in cui sono ubicate le imprese che possono beneficiare del credito di imposta per gli investimenti effettuati nelle ZES che non si estende a tutta la regione o le due regioni a cui la zona si riferisce, ma solo ad una porzione molto piccola di esse (anche se nell’area ZES è ubicato un consistente numero di imprese).[4]
Tutte le altre imprese ubicate in quei territori regionali ma al di fuori della ZES sono escluse dall’agevolazione fiscale che stiamo descrivendo.
Per le imprese ubicate nei territori del Sud esterni alle ZES vi è il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno che des