Crisi d’impresa: la nuova soglia del debito IVA che fa scattare la comunicazione quale indice di allerta

Col decreto Semplificazioni viene adeguato il codice della Crisi d’impresa nella parte in cui prevede le segnalazioni (anche al collegio sindacale) della necessità di aprire il percorso di risanamento per debiti IVA non versati.
Con la modifica in arrivo le segnalazioni dal Fisco scatteranno solo per debiti IVA d’importo maggiore parametrati al fatturato del contribuente (minimo di 20mila euro).

Sono passati solo pochi giorni dall’entrata in vigore del Codice della Crisi di impresa e il legislatore è già intervenuto con una prima modifica, anche se necessaria.

L’emendamento approvato alla Camera non è ancora in vigore, essendo stato introdotto nel corso dell’iter di conversione del Decreto semplificazioni (D.L. n. 73/2022), ma sarà all’interno del testo del decreto che entro breve risulterà definitivo.

 

Le soglie di debito IVA non versato che faranno scattare l’allerta per la crisi d’impresa

crisi impresa debito IVALa modifica normativa interviene sulle soglie del debito Iva al cui superamento l’Agenzia delle entrate è obbligata ad effettuare una comunicazione all’imprenditore e, se esistente al collegio sindacale, invitandolo ad avviare il percorso di composizione negoziata della crisi di impresa verificando, preventivamente, l’esistenza dei relativi presupposti (avevamo già segnalato qui gli invii al collegio sindacale).

La norma iniziale prevedeva quale parametro di riferimento l’importo fisso del debito Iva pari a 5.000 euro.

Ora viene stabilito un limite percentuale del 10 per cento, ma la novella dispone anche che la segnalazione deve essere in ogni caso inviata qualora il debito fiscale risulti superiore a 20.000 euro.

Il beneficio della modifica riguarda soprattutto le imprese di maggiori dimensioni (con fatturato superiore a 200.000 euro). In tale ipotesi l’importo della soglia risulta di fatto quadruplicato (20.000 euro in luogo di 5.000 euro).

L’Agenzia delle entrate, stante il precedente limite estremamente ridotto, aveva iniziato dai primi giorni del mese di luglio ad inviare un numero elevato di comunicazioni, ma ora la modifica normativa, quando sarà definitivamente approvata, dovrebbe invertire la tendenza.

 

La valenza della comunicazione

Le comunicazioni dovranno essere inviate contestualmente alle comunicazioni di irregolarità ex art. 54 – bis del D.P.R. n. 633/1972 e non oltre il termine di 150 giorni dalla scadenza della presentazione delle liquidazioni periodiche ai fini Iva.

La comunicazione rappresenta, però, un indice di allerta senza che ne consegua alcun effetto automatico.

Saranno gli imprenditori, gli amministratori e gli organi di controllo a dover effettuare una valutazione se il mancato versamento dell’Iva rappresenti effettivamente un “allarme giustificato”.

La comunicazione dovrà quindi essere valutata ed apprezzata caso per caso avviando, in presenza delle relative condizioni, la procedura della composizione negoziata.

Solo in presenza dei relativi presupposti si procederà alla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto.

Si tratta, quindi, di una mera comunicazione del tutto scollegata rispetto alle segnalazioni previste dalla prima versione del Codice della crisi di impresa.

 

L’avvio della procedura di composizione negoziata non può essere una conseguenza automatica

L’abbandono della procedura di allerta inizialmente prevista dal codice del 2019, non fa venire meno, però, i doveri di puntuale attivazione degli strumenti di contrasto alla crisi, ed in primis, come detto, la composizione negoziata.

Sotto la guida del professionista esperto questo percorso costituisce la premessa per estendere più agevolmente ai creditori non aderenti gli accordi di ristrutturazione e per accedere, in caso di insuccesso, al concordato semplificato liquidatorio.

Con la modifica in esame il legislatore ha dato prova di comprendere come l’avvio della procedura di composizione negoziata non possa rappresentare una conseguenza automatica.

Ogni impresa può presentare peculiarità che possono essere meglio apprezzate dagli amministratori e dagli organi di controllo in grado di effettuare in completa autonomia tutte le valutazioni del caso senza eccessivi allarmismi.

 

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A cura di Nicola Forte

Martedì 2 Agosto 2022