Alcune note su punti grigi della normativa...
L’art. 2500 ter (rubricato “Trasformazione di società di persone”) al secondo comma testualmente dispone:
“Nei casi di trasformazione di società di persone in società di capitali, il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta (per le società a responsabilità limitata) a norma dell’art 2465 c.c…”.
Letteralmente il riportato inciso normativo sembra obbligare a determinare il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione capitalizzando in esso tutti i plusvalori accumulatesi sugli elementi del patrimonio sociale.
In tal senso depone il verbo “deve” che nel suo ordinario significato semantico non esprime alcuna opzione o facoltà potestativa, essendo invece sintomatico di una coordinata perentoria voluta e perseguita dal legislatore, sottratta ad ogni ingerenza negoziale dei soci.
Tale perentorietà normativa appare poco coerente innanzitutto con l’intrinseca dinamica giuridica dell’operazione di trasformazione societaria, che per ormai storica tradizione giuridica costituisce una mera modifica dell’atto costitutivo, nel senso che la trasformazione non estingue e non crea alcun soggetto diverso rispetto a quello risalente al documento costitutivo.
La trasformazione in società di capitali: effetti giuridici
Essa si limita a modificare l’ordinamento legale della società e a definire, sul piano del diritto, diverse dinamiche d’interazione della società verso i propri soci e verso i terzi, nonché a diversificare il rapporto tra i soci e i terzi.
In tal senso viene intesa nella trasformazione da società di persone in società di capitali l’attribuzione da parte dell’ordinamento, al momento dell’iscrizione della modifica statutaria al Registro delle Imprese, della personalità giuridica alla società che deriva dalla trasformazione.
Tale speciale paradigma giuridico non crea un soggetto nuovo (la società di capitali), ma interdice unicamente il ra