Trasformazione da società di persone in società di capitali: attenzione alla perizia di stima!

di Luciano Sorgato

Pubblicato il 15 luglio 2022

In caso di trasformazione da società di persone in società di capitali assume un valore fondamentale la perizia di stima che indichi con precisione analitica i valori attualidei singoli elementi dell’attivo e del passivo.
Alcune note su punti grigi della normativa...

L’art. 2500 ter  (rubricato  “Trasformazione di società di persone”) al secondo comma testualmente dispone:

“Nei casi di trasformazione di  società di persone in società di capitali,  il capitale della società risultante dalla trasformazione  deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi  dell’attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta (per le società a responsabilità limitata)  a norma  dell’art 2465 c.c…”.

 

Letteralmente il riportato inciso normativo sembra obbligare a determinare  il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione  capitalizzando in esso tutti i plusvalori accumulatesi  sugli elementi del  patrimonio sociale.

In tal senso depone il verbo “deve” che nel suo ordinario significato semantico  non esprime alcuna opzione o facoltà potestativa, essendo invece sintomatico di una coordinata perentoria voluta e perseguita dal legislatore, sottratta ad ogni ingerenza negoziale dei soci. 

Tale perentorietà normativa appare poco coerente innanzitutto con l’intrinseca dinamica giuridica dell’operazione di trasformazione societaria, che per ormai  storica  tradizione giuridica costituisce una mera modifica dell’atto costitutivo, nel senso che la trasformazione non estingue e non crea alcun soggetto diverso rispetto a quello risalente al  documento  costitutivo.

 

La trasformazione in società di capitali: effetti giuridici

testo di leggeEssa si limita a modificare l’ordinamento legale della società  e a definire, sul piano del diritto, diverse dinamiche d’interazione della società verso i propri  soci e verso i terzi, nonché a diversificare il rapporto  tra i soci e i terzi.  

In tal senso viene intesa nella trasformazione da società di persone in società di capitali l’attribuzione da parte dell’ordinamento, al momento dell’iscrizione della modifica statutaria al Registro delle Imprese, della personalità  giuridica alla società che deriva dalla trasformazione.  

Tale speciale paradigma giuridico non crea un soggetto nuovo (la società di capitali), ma interdice unicamente il ra