Semplificazioni doganali per manutenzioni e refitting in Italia delle imbarcazioni extra-UE

di Sara Armella

Pubblicato il 21 luglio 2022

Importanti novità interessano il settore della nautica, con semplificazioni per i cantieri italiani.
L’Agenzia delle dogane ha stabilito nuove procedure per fruire delle agevolazioni previste in caso di refitting delle imbarcazioni in Italia.
I nuovi procedimenti prevedono importanti vantaggi per le garanzie da prestare per le lavorazioni effettuate presso cantieri italiani, su natanti da diporto battenti bandiera extra UE.

Le semplificazioni doganali per le lavorazioni sulle imbarcazioni extra-UE

semplificazioni doganali imbarcazioni extra ueIl Codice doganale dell’Unione (Reg. UE 952/952, Cdu) stabilisce che le imbarcazioni da diporto battenti bandiere di Paesi terzi, ove siano introdotte nelle acque territoriali dell’Unione europea e sia necessario effettuare operazioni di manutenzione o ammodernamento, possano essere oggetto di semplificazioni doganali consistenti sia nell’ammissione temporanea che nella procedura di perfezionamento attivo, in relazione alla tipologia di intervento da effettuarsi.

Precedentemente alla pubblicazione della circolare del 27 maggio 2022 n. 20/D dell’Agenzia delle Dogane, il soggetto titolare dell’imbarcazione era obbligato a richiedere gravose garanzie in grado di coprire integralmente gli eventuali assolvimenti tributari e daziari previsti.

È in tale quadro che necessita, pertanto, di essere collocata la circolare in commento, con cui l’Agenzia delle dogane ha previsto nuove procedure per l’ammissione temporanea di imbarcazioni extra-UE e ha disposto, in via provvisoria, rilevanti agevolazioni per le lavorazioni effettuate in Italia con il regime del perfezionamento attivo.

 

Il regime di ammissione temporanea

La semplice introduzione di un’imbarcazione non UE in Italia, nelle 12 miglia dalla costa, vale a vincolare tale bene al regime di ammissione temporanea nell’Unione europea.

Tale regime, in particolare, è valido esclusivamente nel caso in cui il natante da diporto, iscritto in un registro nautico di un Paese terzo e utilizzato da un soggetto residente al di fuori dell’Unione europea, permanga nel territorio unionale per un massimo di 18 mesi.

In tale periodo, il soggetto interessato ha la possibilità di effettuare sull’imbarcazione determinate operazioni con significative agevolazioni procedurali.

Al riguardo, al fine di attestare la data di entrata dell’imbarcazione nel territorio UE nei confronti della Dogana, l’Agenzia delle dogane, con la circolare in analisi, ha messo a disposizione degli operatori un apposito formulario (allegato 1, circolare 27 maggio 2022, n. 20/D), necessario nel caso in cui occorra effettuare operazioni di manutenzione.

Un mezzo di trasporto in ammissione temporanea può, infatti, essere sottoposto a riparazioni o a operazioni di manutenzione finalizzate al semplice mantenimento e conservazione del prodotto.

In particolare, tali lavorazioni, in caso di imbarcazioni vincolate al regime dell’ammissione temporanea, possono essere esclusivamente di natura ordinaria, non potendo comportare nessuna modifica della struttura del mezzo, migliorarne sensibilmente le performance o aumentarne il valore.

Sono possibili, per esempio, manutenzioni dello scafo, comprese, le carene e i ponti, la verniciatura, la lucidatura, il wrapping e la falegnameria, nonché la riparazione o l’eventuale sostituzione di impianti e apparati dell’unità e dei sistemi propulsivi o delle sale macchine.

In tale regime, è, inoltre, possibile effettuare lavorazioni aventi ad oggetti gli interni.

Come previsto dalla circolare, per effettuare tali operazioni, al momento, non è più necessario prestare nessuna garanzia fideiussoria.

E invero, ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’UE, per l’Agenzia delle dogane è sufficiente che il soggetto interessato, titolare dell’imbarcazione o rappresentante dello stesso, chieda tramite l’apposito formulario (allegato 1), lo svolgimento dell’attività di manutenzione, presentando tale documento all’Ufficio delle Dogane competente per il luogo della lavorazione.

In seguito alla presentazione di tale modulo all’Ufficio incaricato, il titolare dovrà, in caso di trasporto dell’imbarcazione in cantiere, trasferire i diritti e gli obblighi derivanti dall’ammissione temporanea, tramite la compilazione dell’apposito documento T.O.R.O. (transfer of rights and obligations, all. 2) all’operatore incaricato delle manutenzioni, il quale dovrà, pertanto, completare le lavorazioni entro il termine previsto dei 180 giorni dall’entrata dell’imbarcazione nel territorio UE, indicata nel formulario.

Sotto tale profilo, il responsabile del cantiere dovrà annotare nelle proprie scritture contabili le informazioni relative all’imbarcazione, nonché la data di inizio e di terminazione dei lavori e i pezzi sostituiti del natante.

In caso di eventuale insorgenza del debito doganale, il cantiere sarà, pertanto, responsabile per i pezzi oggetto di lavorazione.

Ove le operazioni siano, invece, svolte in banchina, senza il trasferimento del mezzo nel cantiere, non sussiste nessun obbligo di compilazione del modello T.O.R.O., con conseguente responsabilità esclusiva del titolare dell’imbarcazione per le irregolarità doganali.

Da evidenziare, inoltre, come l’Agenzia delle entrate, interpellata dalle Dogane sul tema, abbia chiaramente riconosciuto che tali operazioni sono non imponibili ai fini dell’IVA.

Il debito eventualmente conseguente all’inosservanza della procedura concernerebbe, pertanto, i soli dazi doganali.

 

Il perfezionamento attivo

Le lavorazioni sulle imbarcazioni da diporto extra-UE effettuabili in Italia possono anche comportare interventi strutturali, apportando significativi cambiamenti alla barca (c.d. refitting).

Tali interventi includono, per esempio, l’integrale rifacimento degli interni dell’imbarcazione, la variazione della compartimentazione interna, nonché l’estensione o modifica dello scafo, l’allungamento della carena o dei ponti e la sostituzione degli apparati motori o degli impianti.

Per poter effettuare tali operazioni, tuttavia, è necessario vincolare i natanti al diverso regime del perfezionamento attivo, non essendo sufficiente l’ammissione temporanea.

In tale ipotesi, pertanto, è necessario presentare un’apposita istanza attraverso il Trader Portal, al fine di ottenere una decisione doganale tramite il CDMS (Customs Decision Management System) da parte dell’Ufficio doganale competente.

E' obbligatorio indicare in tale autorizzazione sia le lavorazioni da svolgere che il nominativo di tutti i soggetti che interverranno nella lavorazione, anche se diversi dal cantiere incaricato.

In seguito a tale formale autorizzazione, per effettuare le lavorazioni, è necessario dotarsi di un’apposita fideiussione in grado di garantire la Dogana dalla  possibile insorgenza del debito doganale, comprensivo dei dazi e dell’Iva dovuta per le operazioni.

Con la circolare in esame, tuttavia, la Dogana consente temporaneamente di derogare il regime ordinariamente previsto, istituendo specifiche procedure per ottenere riduzioni delle garanzie per tali lavorazioni.

In particolare, in seguito ad aver valutato la solvibilità finanziaria dei soggetti richiedenti, l’affidabilità degli stessi e il rischio concreto dell’insorgenza del debito doganale, è stata prevista la possibilità di accordare all’operatore economico richiedente una riduzione della garanzia fino al 50% dell’importo garantito con riferimento all’Iva dovuta.

I soggetti dotati di autorizzazione AEO (operatore economico autorizzato), possono, inoltre, ottenere dall’Ufficio competente un esonero totale dell’importo della fideiussione.

In entrambi i casi, tuttavia, per ottenere tali agevolazioni è necessario presentare un’apposita istanza motivata alla Dogana competente.

 

Fonte: Agenzia delle Dogane, Circolare del 27 maggio 2022 n. 20/D.

 

Allegati:

Allegato 1: Documento giustificativo per una dichiarazione verbale di ammissione temporanea

Allegato 2: Modello da usare per il TORO ai sensi dell’art.218 del Reg.(UE) n.952/2013(CDU) per lavorazioni
effettuate in regime di ammissione temporanea

 

A cura di Sara Armella

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