La scarsa valenza dei documenti di prassi (alias circolari) al vaglio del pragmatismo

Qual è il reale valore delle circolari della pubblica amministrazione nei confronti del cittadino contribuente? Il caso della circolare INPS sul bonus da 200 euro..

Quale valenza ai documenti di prassi? Il caso delle circolari dell’Agenzia Entrate e dell’INPS

valenza documenti di prassiPeriodicamente, tra gli addetti ai lavori, nasce la discussione in merito alla valenza delle circolari emesse da Agenzia Entrate o Inps.

Una discussione motivata da questo o da quel provvedimento che, a differenza di altre decine di analoghi, assurge agli onori della cronaca per motivi che l’esperienza insegna che è meglio non cercare di comprendere.

 

Il caso del bonus 200 euro – circolare INPS

In questi giorni, è il turno della circolare Inps relativa al c.d. bonus 200 euro, che a quanto pare, nonostante l’entità, risulta essere un incentivo determinante per le tasche di tanti contribuenti, o, per meglio dire, data la tipologia di soggetti beneficiari, di iscritti.

Tralasciando l’analisi tecnica, che non è l’oggetto di questo contributo, ricordiamo che tale bonus è previsto dalla legge a favore di alcune categorie di lavoratori.

Nei giorni scorsi è però intervenuta l’Inps, con appunto una sua circolare, che ha esteso la platea dei beneficiari, “a dispetto” di quanto previsto dalla norma istitutiva.

 

La domanda che ci si pone è quindi: quale valenza dare a questa circolare?

In altre parole, come comportarsi con un iscritto (all’Inps) che non ha i requisiti previsti dalla norma, ma ha quelli indicati dalla circolare?

Chi scrive è da sempre del parere che la circolare – è decisamente banale affermarlo – non può avere valenza equiparata a quella della norma.

La prima può al massimo interpretare la seconda, ma giammai innovare, in un senso o nell’altro.

Seguendo tale criterio, dunque, la risposta alla nostra domanda è fin troppo scontata: non importa se l’Inps amplia la platea degli aventi diritto, ciò che conta è la norma e quindi ci si comporta di conseguenza.

Ma il lavoro del professionista del settore deve anche – principalmente – adottare, di concerto e con l’avallo del cliente, soluzioni dettate dal pragmatismo.

In altre parole, se è indubbio che dinanzi a interpretazioni penalizzanti (come nella quasi totalità dei casi) la suddetta conclusione è inevitabile, lo stesso forse non può dirsi quando ci si trova – come nel caso di specie – davanti ad una interpretazione estensiva, favorevole.

In tal caso, infatti, la ulteriore domanda da porsi è:

“vero è che la norma non ammette qualcosa, ma perché, se l’ente accertatore lo permette, io non devo tenerne conto?”

In effetti, la domanda è più che legittima, posto che l’unica cosa che potrebbe succedere, in tal caso, è che l’ente cambi idea, tornando sui propri passi, e consideri illegittimo ciò che in un primo momento aveva permesso.

Tale situazione ovviamente genererebbe dei problemi, ma anche in tal caso, il contribuente/iscritto sarebbe tutelato davanti al Giudice a cui si dovrebbe adire per vedersi riconoscere le proprie ragioni.

E se da un lato è vero che in base al detto “iura novit curia” il Giudice non può basare le proprie decisioni se non sulla legge, è altrettanto vero che in diritto esiste il principio della buona fede, che può essere vantata da chi non ha fatto altro che seguire le indicazioni della prassi dell’ente (oggi) accertatore.

In altre parole, nel caso in cui esso tornasse sui propri passi, come sopra ipotizzato, non avrebbe titolo per irrogare le sanzioni, in quanto appunto ci si trova davanti ad un comportamento prima concesso e poi disconosciuto.

Tale conclusione, si ribadisce, vale non solo nel caso specifico del bonus dei 200 euro, ma anche in altri casi (non tanti, a dire il vero) in cui Inps o Agenzia delle Entrate diano della norma una interpretazione a favore del contribuente o iscritto.

 

NDR: Sul valore delle circolari fiscali e legittimo affidamento del contribuente puoi consultare anche un intervento di Giovambattista Palumbo

 

A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 27 luglio 2022