In caso di pignoramento presso terzi, il soggetto che eroga le somme deve operare una ritenuta di acconto del 20% a titolo di Irpef dovuta dal creditore pignoratizio.
Da ciò conseguono gli ulteriori adempimenti: rilascio della C.U., indicazione delle somme erogate nel modello dei sostituti d’imposta (mod. 770).
Dietro indicazioni scritte da parte del creditore sotto forma di autocertificazione, il terzo pignorato non opererà le ritenute di legge. Approfondiamo meglio…
Nell’ambito del pignoramento di somme[1] presso terzi intervengono tre soggetti:
- il creditore pignoratizio, ossia il creditore che intende soddisfarsi per via del credito vantato verso il debitore;
- debitore principale (il soggetto che non ha ottemperato al pagamento verso il creditore);
- terzo pignorato (o terzo erogatore), che – raggiunto da un’ordinanza di assegnazione delle somme – paga al creditore pignoratizio anziché al proprio creditore (ossia, il debitore principale).
Questo soggetto ha un debito nei confronti del debitore principale ed è chiamato ad estinguere tale debito nelle mani del creditore pignoratizio.
Pignoramento presso terzi: normativa e condizioni di applicabilità della ritenuta
L’articolo 21, comma 15, legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha ampliato l’ambito applicativo delle ritenute d’acconto.
In particolare, la norma ha previsto che le disposizioni in materia di ritenute alla fonte si applichino anche ai pagamenti eseguiti mediante procedure di pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione.
La ritenuta va operata al ricorrere di talune condizioni:
- il soggetto che effettua il pagamento (il terzo pignorato o terzo erogatore) deve rivestire la qualifica di sostituto d’imposta (requisito soggettivo) e il creditore pignoratizio è un soggetto Irpef;
- il credito deve essere riferito a somme per le quali deve essere operata la ritenuta alla fonte (requisito oggettivo).
Al ricorrere delle suddette condizioni, le disposizioni in materia di ritenute (Titolo III del Dpr 600/1973 e articolo 11, commi 5-7, legge 30 dicembre 1991, n. 413) vanno applicate mediante l’effettuazione di una ritenuta d’acconto nella misura del 20%.
Requisito soggettivo
La ritenuta sulle somme pignorate presso terzi si applica al verificarsi dei seguenti presupposti, che devono sussistere congiuntamente:
- il terzo erogatore riveste la qualifica di sostituto d’imposta (articoli 23 e seguenti, Dpr 600/1973);
- il creditore pignoratizio è soggetto Irpef (questo perché la ritenuta che viene operata dal terzo pignorato è a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal creditore).
Pertanto:
- il debitore principale può anche non essere non sostituto d’imposta, e potrebbe essere – indifferentemente – un soggetto Ires o Irpef;
- il terzo erogatore deve essere un sostituto d’imposta, ma ben potrebbe essere – indifferentemente – un soggetto Ires o Irpef.
Requisito oggettivo
Il credito per la cui riscossione si procede con la procedura pignoratizia deve essere riferito a somme per le quali deve essere operata una ritenuta alla fonte all’atto della corresponsione in base alle seguenti disposizioni:
- titolo III del Dpr 600/1973 (es. redditi di lavoro dipendente o assimilato, redditi di lavoro autonomo, derivanti da rapporti d’agenzia)[2];
- articolo 11, commi 5-7, legge 413/1991 (somme corrisposte dagli enti eroganti a titolo di indennità di esproprio/occupazione acquisitiva e relativi interessi);
- articolo 33, comma 4, Dpr 42/1988 (es. redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, ecc., indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili e da sportivi professionisti)[3].
Condizioni soggettive ed oggettive richieste per l’applicazione della ritenuta:
Soggetto |
Sostituto d’imposta |
Natura del credito |
Soggetto Irpef |
Creditore pignoratizio |
Indifferente |
Deve trattarsi di somme per le quali le norme fiscali prevedono, ordinariamente, l’applicazione della ritenuta alla fonte (*) |
Sì (**) |
Debitore principale |
Indifferente (*) |
Indifferente |
|
Terzo pignorato /erogatore |
Sì |
Indifferente |
(*) L’obbligo di effettuare la ritenuta sorge per il fatto oggettivo che il credito è riferito a somme per le quali le disposizioni fiscali ne prevedono l’applicazione. Ne consegue che il terzo erogatore ha l’obbligo di effettuare il prelievo a titolo di ritenuta anche nell’ipotesi in cui il debitore principale non rivesta la qualifica di sostituto d’imposta, per cui, se il debito fosse stato onorato, non sarebbe stata applicata alcuna ritenuta (circolare Agenzia delle Entrate 2 marzo 2011, n. 8/E, paragrafo 1.3).
(**) La ritenuta, dunque, non va operata nei confronti di soggetti Ires.
La circolare Agenzia delle Entrate 2 marzo 2011, n. 8/E fa alcuni esempi di situazioni in cui è dovuta e in cui non va operata la ritenuta.
Casistiche:
SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA |
SOMME NON ASSOGGETTATE A RITENUTA |
Un dipendente (creditore pignoratizio), in esecuzione di una sentenza di condanna del datore di lavoro (debitore principale) al pagamento di retribuzioni arretrate, ottiene il pignoramento delle somme giacenti su un conto corrente bancario del datore di lavoro. La banca (terzo erogatore) opera la ritenuta del 20% all’atto del pagamento delle somme a favore del dipendente, poiché si tratta di redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il prelievo alla fonte ai sensi dell’articolo 23, Dpr 600/1973 |
Il locatore di un immobile (creditore pignoratizio), in esecuzione di una sentenza di condanna del locatario (debitore principale) al pagamento di canoni di locazione impagati, pignora la retribuzione spettante all’inquilino che deve essere corrisposta dal proprio datore di lavoro (terzo erogatore). In questa ipotesi, il datore di lavoro (terzo erogante) non opera alcuna ritenuta in quanto i redditi fondiari non rientrano tra quelli che, ai sensi delle disposizioni sopra individuate, devono essere assoggettati a ritenuta alla fonte |
Un ente locale è il terzo pignorato, il quale è tenuto ad operate la ritenuta sulle somme – di cui all’articolo 11, commi 5 e 6, legge 413/1991 (indennità di esproprio, occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, ecc.) – erogate al creditore pignoratizio. Infatti, per tali somme il comma 7 del citato articolo 11 prevede che, all’atto della corresponsione, venga una ritenuta alla fonte |
La ritenuta non va operata se il terzo eroga somme che costituiscono componenti positivi del reddito d’impresa, ad eccezione dei casi in cui anche per tale tipologia di provento sia previsto un prelievo alla fonte (es. provvigioni ai sensi dell’articolo 25-bis, Dpr 600/1973 o corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore si sensi dell’articolo 25-ter, Dpr 600/1973) |
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La ritenuta non va effettuata anche nel caso in cui il terzo pignorati eroghi somme a titolo di risarcimento di un dann |