La nullità della notifica dell’atto prodromico si propaga all’atto conseguenziale, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiato?
La nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi, determinando la nullità degli stessi?
È nulla l’ingiunzione senza la regolare notifica dell’accertamento?
È conveniente impugnare atti prodromici non notificati?
Alcuni principi sulla notifica dell’atto impositivo
La notifica dell’atto impositivo all’imprenditore individuale, che abbia la residenza (cioè, il luogo di dimora abituale) ed il domicilio (cioè la sede principale dei propri affari ed interessi) in distinti Comuni (come nel caso di specie), deve essere eseguita presso il Comune di residenza, ove si radica l’ubicazione del domicilio.
Pertanto, l’erronea individuazione del luogo di residenza o di domicilio del destinatario (anche soltanto per mera inesattezza nell’indicazione del numero civico, come nel caso di specie) impedisce il perfezionamento della notifica, anche nell’ipotesi in cui l’atto sia stato quivi ricevuto da persona diversa, trattandosi di luogo privo di qualsivoglia collegamento con la persona del destinatario.
Per cui, in caso di contestazione, è onere del notificante provare che la notifica sia stata eseguita presso la residenza o il domicilio del destinatario.
In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato.
Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs 31 dicembre 1992 n. 546, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta