Nelle fatture elettroniche che sostituiscono lo scontrino il codice fiscale del cliente è obbligatorio

di Francesco Costa

Pubblicato il 25 luglio 2022

L’obbligo di indicazione del codice fiscale del cliente non viene meno per il fatto che la fattura elettronica sia emessa dal soggetto passivo IVA su base volontaria in sostituzione dello “scontrino elettronico”.

Fatture elettroniche emesse in sostituzione dello scontrino: il caso all'esame del Fisco

fatture elettroniche codice fiscaleIl caso esaminato riguarda un soggetto passivo IVA (Alfa) che, mediante una piattaforma on line, mette in contatto gli utenti con i fornitori di servizi di trasporto e, sulla base di specifici accordi, riscuote i pagamenti per conto di due soggetti, Beta e Gamma, acquisendo da questi ultimi anche l’incarico di certificare le operazioni per loro conto.

A sua volta, Alfa si avvale di un fornitore terzo, Zeta, per assolvere gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e di fatturazione elettronica, così che sarà Zeta, ad esempio, a emettere fattura per conto di Beta.

La possibilità vagliata da Zeta di eseguire la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi per conto di Beta incontra limiti tecnici, correlati all’utilizzo delle credenziali dell’Agenzia delle Entrate.

Per superare questo ostacolo operativo, si intende dunque sostituire le suddette modalità di certificazione dei corrispettivi ex art. 2 del D.Lgs. 127/2015 con l’emissione della fattura nei confronti degli utenti, anche nelle ipotesi in cui questi non ne facciano esplicita richiesta comunicando il proprio codice fiscale.

In sostanza, la fattura verrebbe emessa su base volontaria in sostituzione dello “scontrino elettronico”.

Anche in questo caso, però, si frappone un ostacolo di natura operativa, poiché la piattaforma di Alfa, per ragioni connesse essenzialmente alla tutela della privacy, non consente di acquisire agevolmente il codice fiscale o il numero di partita IVA del cliente.

Quindi, si ipotizza, di procedere all’emissione della fattura elettronica per conto di Beta anche in assenza del codice fiscale, inserendo sia nel campo dei dati del cessionario o committente, sia nel campo del codice fiscale dello stesso, il codice “0000000”.

 

La fattura deve contenere sempre il codice fiscale dell’acquirente

L’Agenzia delle Entrate esclude tale soluzione, osservando che anche quando l’emissione della fattura costituisce l’esercizio di una facoltà per le operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/1972 (Commercio al minuto ed attività assimilate) il documento, ove emesso in formato elettronico via SdI, deve riportare: non solo tutti gli elementi previsti dall’art. 21 comma 1 del DPR 633/1972, ovvero, nel caso di fattura semplificata, quelli di cui all’art. 21-bis comma 1 del medesimo decreto, ma anche gli elementi previsti dalle specifiche tecniche in materia di fatturazione elettronica (cfr. versione 1.6.4 delle specifiche tecniche allegate al provv. Agenzia delle Entrate n. 89757/2018).

Tra questi ultimi elementi informativi, come già evidenziato, figura tuttora la partita IVA o il codice fiscale del cessionario o committente.

Pertanto, quando né l’uno né l’altro elemento viene valorizzato, il file-fattura viene scartato con codice errore “00417”.

Tali dati, come era già stato chiarito con la risposta all’interpello n. 324/2020, sono funzionali, tra l’altro, a individuare correttamente l’acquirente e a rendergli disponibile la fattura tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Da questo ne deriva anche la semplificazione prevista dall’art. 21-bis del DPR 633/1972, che consente l’individuazione del cessionario o committente anche mediante i soli dati anagrafici relativi a quest’ultimo (es. nome, cognome, residenza o domicilio), non è ammissibile in base alle regole tecniche di fatturazione elettronica.

In conclusione, il soggetto passivo che intenda sostituire la memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei corrispettivi documentando le operazioni mediante fattura elettronica via SdI può farlo, ma dovrà indicare nel documento il codice fiscale del cessionario o committente, “acquisito nel rispetto della normativa vigente”.

L’obbligo di indicazione del codice fiscale del cliente non viene meno per il fatto che la e-fattura sia emessa dal soggetto passivo IVA su base volontaria in sostituzione dello “scontrino elettronico”.

 

Fonte: Agenzia delle Entrate, risposta all’interpello n. 378/2022.

 

A cura di Francesco Costa

Lunedì 25 luglio 2022

 

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico...

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