Dopo la scadenza del contratto di locazione, i versamenti che l’occupante sine titulo versa al proprietario dell’immobile sono imponibili, essendo astrattamente riconducibili all’obbligo di pagamento del corrispettivo fino alla riconsegna del bene stesso.
Un caso di immobile occupato abusivamente
Nella controversia sono contrapposti l’Agenzia delle entrate e due sas, l’una posseduta dall’altra per la quasi totalità delle quote, esercenti l’attività di locazione di immobili.
L’ufficio, in particolare, aveva notificato alle compagini una serie di avvisi di accertamento, inerenti a ricavi non dichiarati per un triennio di imposta, in relazione alla locazione di un immobile adibito a residence.
Detto immobile era stato locato ad una sas, cui era subentrata, con scrittura privata aggiuntiva, dapprima una srl e poi ad un’altra srl.
Prima di quest’ultimo passaggio, la locatrice dichiarava di aver risolto il contratto con la prima srl e di aver avviato un procedimento per la convalida di sfratto.
Tuttavia, la seconda srl, cessionaria del contratto aveva continuato a versare i canoni locativi: la locatrice, quindi, ritenendo l’immobile occupato abusivamente, non aveva emesso fatture relative ai canoni percetti, che la srl aveva, dunque, provveduto ad autofatturare.
L’Amministrazione finanziaria, con gli avvisi di accertamento poi impugnati, riteneva che i canoni versati dalla seconda srl costituissero maggior reddito per la parte locatrice; quest’ultima, riteneva, al contrario, che gli importi in questione fossero da imputare a risarcimento danni per illegittima occupazione.
La Ctp di Roma adita respingeva il ricorso; di parere contrario si mostrava la Ctr del Lazio che, accogliendo il gravame delle contribuenti, riteneva che non su