La cessione del contratto di lavoro, oggetto del presente contributo, non è altro che l’applicazione, nell’ambito del rapporto di lavoro, della cessione del contratto prevista dalla Legge.
Il codice civile, infatti, prevede per i contratti a prestazioni corrispettive, la possibilità per le parti contraenti di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto medesimo, a condizione che le prestazioni non siano state ancora eseguite e purché l’altra parte vi consenta.
Cessione del contratto di lavoro subordinato: chiarimenti su obblighi e garanzie
Dalle disposizioni civilistiche in tema di cessione del contratto, derivano alcuni obblighi e garanzie, che è opportuno rilevare:
- se una parte ha consentito preventivamente che l’altra sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti, quando viene a lei notificata o da lei accettata;
- il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il ceduto all’atto in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti del ceduto, salvo il caso in cui il ceduto ha dichiarato di non voler liberare il cedente;
- il ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto;
- il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto.
Applicabilità della cessione del contratto al rapporto di lavoro subordinato
Questo schema può essere adottato anche nell’ambito dei rapporti di lavoro quando, per qualsiasi ragione, il datore di lavoro ha interesse a cedere il contratto con il dipendente ad un altro datore di lavoro.
Può sembrare, però, strano che un datore di lavoro possa cedere i contratti di lavoro ad un altro datore di lavoro.
Invero, mentre è del tutto scontato che si possano cedere, da un soggetto ad un altro, dei beni può apparire strano che anche i dipendenti possano essere ceduti.
In realtà la cessione del contratto di lavoro è assolutamente legittima a patto che vengano rispettati i requisiti richiesti dalla Legge.
Peraltro, è ormai consolidato in dottrina e giurisprudenza l’orientamento in base al quale la cessione del contratto di cui all’art. 1406 codice civile possa riguardare anche il rapporto individuale di lavoro subordinato.
Basti pensare che anche l’Amministrazione finanziaria, in sede di predisposizione delle istruzioni riguardanti gli adempimenti dei datori di lavoro (ad esempio le istruzioni per la compilazione del modello 770), fa specifica menzione alla cessione del contratto di lavoro individuale.
Stessa cosa dicasi per il modulo VARDATORI con il quale si comunica la variazione del datore di lavoro al Centro per l’Impiego o comunque al servizio telematico delle comunicazioni obbligatorie: esso, nel quadro trasferimenti, prevede tra i tipi di trasferimento di azi