Vediamo un caso particolare di accertamento ai soci di una società a ristretta base partecipativa: quello che viene notificato all’ex socio uscito dalla società. L’ex socio e il socio recedente sono parificati agli altri soci o sono in posizione particolare?
La società a ristretta base partecipativa
La ristretta base partecipativa comporta un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale; ciò comporta, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, il presupposto per l’operatività e la legittimità della presunzione che ricavi extracontabili siano stati distribuiti ai soci, fatta salva poi la facoltà attribuita in capo al contribuente di fornire la prova contraria.
In tale contesto sono riconoscibili, ai fini della prova presuntiva, i caratteri dell’art. 2729 codice civile senza che interferisca l’art. 5 del testo unico n. 917 del 1986.
I presupposti ritenuti fondanti ai fini dell’applicazione della presunzione di distribuzione degli utili e, quindi, del legittimo accertamento a carico dei soci di società di capitali a ristretta base societaria sono:
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(in primis) l’esistenza di un accertamento in capo alla società di un maggior utile;
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la base sociale della società (accertata) formata da un ristretto numero di soci, tra i quali vi siano preferibilmente ed eventualmente anche determinati legami di affinità e/o parentela, amicizia nonché la riferibilità dei poteri di controllo dell’attività gestionale direttamente e operativamente in capo ai soci.
La giurisprudenza è sostanzialmente costante nel riconoscere il quadro appena descritto ovvero la presunzione che i ricavi in nero, ascrivibili alla stessa, siano stato ripartiti tra i soci, in proporzione alle quote possedute (secondo Cass. n. 2224/2021 la presunzione può essere estesa anche alla rettifica originata da costi indeducibili).
Per quel che riguarda l’obbligo motivazionale e il rapporto tra l’atto impositivo rivolto alla società e quello del socio, la giurisprudenza ha rappresentato come i due accertamenti siano collegati e dipendenti (Cass. n. 3980/2020) con la conseguente legittimità dell’accertamento al socio (pe