La Corte di cassazione si occupa di alcuni profili di interesse del reato di occultamento delle scritture contabili: il delitto è di natura permanente e, quindi, si consuma al momento della fine del controllo fiscale e non all’inizio dell’attività ispettiva, allorché i documenti vengono richiesti al contribuente.
La permanenza e, quindi, il termine di decorrenza della prescrizione si identifica col momento della conclusione del controllo, se la documentazione è rimasta occultata.
Occultamento scritture contabili: un caso di Cassazione
Il caso di occultamento delle scritture contabili su cui focalizziamo la nostra attenzione origina da una sentenza del Tribunale di Napoli, confermata parzialmente da una pronuncia della Corte d’appello napoletana, che dichiarava colpevoli due imputati, in concorso tra loro, del reato di cui all’art. 10 D.Lgs. 74/2000, per avere, il primo nella qualità di legale rappresentante ed il secondo in quella di liquidatore di una srl, al fine di evadere le imposte, omesso di esibire le scritture contabili di cui è obbligatoria la tenuta.
Uno degli imputati ricorreva per cassazione, ritenendo che la Corte d’appello napoletana avesse errato nel ritenere intervenuta l’estinzione per prescrizione del reato contestato: secondo la tesi del ricorrente, infatti, la data di commissione del delitto contestato era riferibile alla data di inizio delle operazioni di verifica fiscale.
La sentenza di Cassazione
In sostanza, la risposta della Cassazione – per quanto ci concerne approfondire in questa sede – riguarda l’individuazione del dies commissi delicti proprio del delitto di cui all’art. 10 D.Lgs. 74/2000.
Si ricorda, che la norma in questione punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovver