Non è reato l’annotazione in contabilità di fatture ricevute a fronte di prestazioni oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti quando delle stesse non venga fatto alcun uso a causa della mancata presentazione di una delle dichiarazioni annuali.
Ma che succede se il potenziale utilizzatore concorre con l’emittente?
La Corte di cassazione ha risposto al quesito, chiarendo che il presupposto è la consumazione di entrambi i reati ivi previsti.
Il caso in breve: concorso in reato per dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti
Oggetto della vertenza era un’ordinanza del Tribunale di Venezia, che, in relazione agli ipotizzati reati di cui agli artt. 416 codice penale, 2 e 8, D.Lgs. 74/2000, aveva applicato nei confronti di un imputato gli arresti domiciliari e nei confronti di un altro l’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, contro cui detti imputati proponevano ricorso in Cassazione.
In particolare, per quanto ci interessa analizzare in questa sede, il secondo imputato deduceva l’erronea applicazione degli artt. 2, 8 e 9 D.Lgs. 74/2000 e 110 codice penale in relazione al reato di istigazione all’emissione di fatture per operazioni inesistenti.
In particolare, argomentava il ricorrente, secondo il citato art. 9 non è previsto dalla legge come reato non rilevando più penalmente la mera annotazione in contabilità della fattura emessa da altri e non utilizzata.
Ebbene, secondo l’imputato, la diversa conclusione del Tribunale si era risolta in una interpretatio abrogans dell’art. 9 D.Lgs. 74/2000, posto che l’emittente la fattura non concorre con chi la utilizza in dichiarazione e viceversa, con la paradossale conseguenza che l’utilizzatore che decidesse di non avvalersi della fattura in dichiarazione non muterebbe la sua condizione dovendo, comunque, rispondere di un reato di pari gravità.
Secondo l’insegnamento della Cassazione, in sostanza, la possibilità per il potenziale utilizzatore di rispondere del reato di emissione della fattura a lui indirizzata si lega all’indefettibile pr