Il Decreto Sostegni ter ha previsto che i crediti derivanti dalla prima cessione/sconto in fattura comunicate all’Agenzia Entrate a partire dall’1/5/2022, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il divieto di cessione parziale dei bonus edilizi è da intendersi riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione.
L’articolo spiega quali sono i passaggi pratici da eseguire per le cessioni parziali dei bonus fiscali.
Cessione dei bonus edili: argomenti trattati
- Cessione dei bonus edili comunicati dal 1° maggio 2022
- Il credito che non può essere frazionato corrisponde alla rata annuale
- Il procedimento per la cessione
- Monitoraggio dei crediti
- Cessione crediti
- Accettazione crediti e sconti
- Lista movimenti
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Cessione dei bonus edili comunicati dal 1° maggio 2022
Per i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121, D.L. n. 34/2020, ossia per il c.d. sconto in fattura o cessione del credito, che possono essere oggetto di successive cessioni, a seguito delle modifiche apportate dal DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, il comma 1-quater del citato art. 121 dispone che:
“i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate […].
A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022”.
In sostanza i crediti che derivano della prima cessione o dallo sconto in fattura relative ai bonus edilizi:
- comunicati all’Agenzia Entrate a partire dal 1° maggio 2022;
- non possono formare oggetto di “cessioni parziali” successive (da parte rispettivamente del primo cessionario e del fornitore).
Al fine di verificare il rispetto del divieto, viene attribuito a tali crediti un codice identificativo univoco, il quale andrà indicato nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.
Per contrastare le frodi viene introdotto un sistema che consenta di risalire sempre alla genesi del credito.
Divieto di cessione parziale dal 1° maggio 2022 |
Dopo l’invio della prima Comunicazione di opzione all’Agenzia delle Entrate: |
Il credito che non può essere frazionato corrisponde alla rata annuale
In merito all’individuazione del credito, identificato con il codice univoco attribuito dall’Agenzia delle Entrate, che può essere oggetto di cessione successivamente all’invio della Comunicazione di opzione, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate che con la FAQ 19.5.2022 ha fornito importanti chiarimenti.
FAQ 19.05.2022 |
QuesitoA seguito dell’introduzione del divieto di cessione parziale e della tracciabilità delle cessioni dei crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi, come potranno avvenire le cessioni dei crediti successive al primo esercizio dell’opzione (prima cessione o sconto in fattura)? |
RispostaIl comma 1-quater dell’articolo 121 del DL n. 34 del 2020, introdotto in sede di conversione del decreto Sostegni-ter (DL n. 4 del 2022), ha stabilito che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) relative al Superbonus e agli altri bonus edilizi non possono formare oggetto di cessioni parziali successive; a tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali. In proposito, si rende noto che, in fase di caricamento sulla Piattaforma, i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura saranno suddivisi, come di consueto, in rate annuali di pari importo, in base alla tipologia di detrazione e all’anno di sostenimento della spesa. A ciascuna rata annuale sarà attribuito un codice univoco, visibile sulla Piattaforma, che ai fini della tracciatura delle operazioni verrà indicato nelle eventuali successive ce |