La Corte di Cassazione ha affermato che i verbali che testimoniano gli incontri e il tentativo del contribuente e dell’ufficio di pervenire ad un accertamento con adesione, possono essere utilizzati dal giudice tributario (anche se l’adesione non si è concretizzata) come elementi di prova, in base al suo prudente apprezzamento, e pertanto il giudicante può modificare l’imponibile accertato anche sulla base delle risultanze del verbale di contraddittorio.
Il caso: il riferimento al verbale di adesione non andato a buon fine
Lo scrutinio della Corte di Cassazione scaturiva per effetto del ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia Entrate, in relazione ad un contenzioso (ad essa provvisoriamente sfavorevole) sorto intorno ad una rettifica – ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), – della dichiarazione di un contribuente, esercente attività di costruzione di opere idrauliche.
Nel corso del giudizio di secondo grado, la pretesa tributaria veniva ritenuta solo parzialmente legittima e, nelle motivazioni poi rilasciate, il collegio tributario di appello – in relazione alla (contestata) prova della registrazione di versamenti in contabilità e del pagamento di determinati beneficiari tramite prelevamenti – giustificava la propria conclusione facendo riferimento ai contenuti di un verbale di adesione, non andato a buon fine e sottoscritto da entrambe le parti.
L’ente erariale proponeva ricorso di ultima istanza deducendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, artt. da 5 a 9, per aver la Commissione regionale attribuito rilevanza al verbale di contraddittorio reso in seno al procedimento di accertamento con adesione, benché quest’ultimo non si fosse perfezionato; sosteneva, sul punto, che tale verbale doveva ritenersi privo di rilevanza al di fuori del procedimento nell’ambito del quale era stato sottoscritto; lamentava inoltre, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la sentenza attribuito rilevanza al verbale sottoscritto in seno al procedimento di accertamento per adesione, benché non seguito da alcuna definizione accettata dal contribuente.