L’esenzione si estende infatti a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi, in modo da garantire l'adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici, compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o attuino il trasferimento della proprietà di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge.
L'Agenzia delle Entrate ha risolto una questione molto delicata, quale quella della esenzione da imposizione per i trasferimenti immobiliari nell’ambito degli accordi di separazione/divorzio.
Con l'istanza di interpello l’istante riferiva che i coniugi avevano presentato domanda per l'omologazione della separazione consensuale.
Accordi di separazione e assegnazione immobile
Negli accordi di separazione era stato stabilito che l'immobile - residenza familiare e acquistato a suo tempo dai coniugi in regime di comunione di beni – venisse attribuito per intero al marito, con l'obbligo dello stesso di corrispondere alla moglie, contestualmente all'atto di trasferimento, una somma destinata anche all'estinzione del finanziamento già contratto congiuntamente dai coniugi nel 2016.
L'istante chiedeva dunque di conoscere se "anche il mutuo contratto al fine di dare esecuzione agli accordi che costituiscono elemento essenziale e condizione indispensabile per giungere alla soluzione della crisi coniugale, abbia diritto di entrare a pieno titolo, nell'ambito di applicazione della disposizione agevolativa" di cui all'articolo 19 della legge n.74 del 1987, ritenendo che l'intera operazione (atto di trasferimento e contratto di mutuo, inscindibilmente e necessariamente collegati) avesse diritto di beneficiare dell'agevolazione (esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tas