Le riduzioni valevoli per il settore agricolo operante nei territori montani o di zone agricole svantaggiate hanno generato nel corso del tempo diversi dibattiti relativamente ai soggetti che possono o non possono accedervi.
Da ultimo, l’INPS ritorna sulla questione della riduzione contributiva per i lavoratori che svolgono attività agricole, sebbene il proprio datore di lavoro non possa essere inquadrato come facente parte del settore agricoltura, allo scopo di chiarire se anche per tali soggetti valga l’accesso alle riduzioni contributive e previdenziali.
La questione della riduzione dei contributi INPS agricoli per i soggetti operanti in territori montani o zone agricole svantaggiate, è tornata al centro dell’attenzione dell’Istituto Previdenziale diverse volte, in relazione ai vari dubbi che possono sorgere in materia, tenendo conto delle varie circostanze che potenzialmente possono dare accesso alle spettanti riduzioni contributive.
Sull’argomento ritorna da ultimo l’INPS specificando se possono accedere a tale esonero solamente le aziende agricole che operano all’interno dei territori montani o delle zone agricole svantaggiate, oppure se possono accedervi anche i soggetti i quali, pur non classificati come agricoli dall’Istituto Previdenziale, abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti ad attività classificate come agricole (secondo quanto stabilito dalla L. n. 92/1979, art. 6).
Su tale argomento ritorna così l’INPS.
I contributi dovuti e le relative riduzioni per i lavoratori agricoli
La Legge n. 67 dell’11 marzo 1988, con l’articolo 9, comma 5, più di recente modificato dalla Legge n. 537/1993, prevede che i premi e i contributi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali dai datori di lavoro agricoli per il proprio personale dipendente occupato a tempo indeterminato – oltre che determinato, se occupato nei settori montani – sono