La copertura delle perdite delle SRL in particolare, così come quelle delle altre società di capitali e cooperative, può essere procrastinata di ben cinque esercizi?
Argomenti trattati:
- Perdite della SRL in generale
- Riduzione del capitale di oltre un terzo per perdite
- Riduzione del capitale al disotto del minimo legale
- Ordinanza della Cassazione n. 2984/2022
- Le perdite e la SRLS
- Riduzione del capitale per perdite e diritti dei soci
- Perdite nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021
- Allegato A – Il Patrimonio netto secondo l’OIC – Documento 12/2016 n. 28
- Allegato B – Altre riserve di patrimonio netto secondo l’OIC – Documento 12/2016 n. 28
- Allegato C – Vincoli civilistici al bilancio in funzione delle perdite
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L’argomento che si affronta non riguarda la riduzione del capitale sociale:
- quale frutto della decisione dell’assemblea dei soci che lo ritiene eccessivo rispetto alle esigenze avvertite per gestire l’attività della società (si veda l’art. 2482 c.c.);
- per recesso del socio (parag. 32, del Documento OIC 12/2016, n. 28);
- in caso di morosità del socio (parag. 33, del Documento OIC n. 28);
ma si tratta di approfondire il tema della riduzione del capitale a seguito di perdite.
Naturalmente, a confine tra i due argomenti (riduzione volontaria del capitale e riduzione del capitale per perdite) si insinua la problematica della:
- liquidazione della SRL con pagamento del ricavato, da questa operazione straordinaria, da parte del liquidatore, a favore dei soci, piuttosto che dei creditori sociali, i quali ultimi, come ricorda il Tribunale di Napoli, Sez. spec. in materia di imprese, del 24 luglio 2020, n. 531, possono solo agire ex post, esperendo l’azione prevista dall’art. 2495, comma 2, c.c., nei confronti dei soci nei limiti delle somme da questi ricevute e/o contro il liquidatore che abbia espletato negligentemente la sua attività. In merito alla figura del liquidatore, la sua responsabilità, appunto nei confronti dei creditori sociali, è illimitata e ricalca quella degli amministratori (Art. 2489, comma 2, c.c.);
- riduzione del capitale sociale, operata scientemente in relazione logico-temporale prossima alla rappresentazione in sede giudiziale della crisi, che ha notevolmente ridotto il patrimonio [Il patrimonio netto, secondo il Documento OIC n. 28, parag. 8, “è la differenza tra le attività e le passività di bilancio”.
Si veda l’Allegato A] della società.
In tema, la Corte di Cassazione, sez. I, con sentenza del 2 febbraio 2017, n. 2773, ha affermato che costituisce atto di frode rilevante per la revoca del concordato preventivo – in base all’art. 173, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – la mancata dettagliata informazione ai creditori di un’operazione di riduzione del capitale sociale di cui sopra, non avendo a tal fine alcuna importanza il fatto che nessuno dei creditori abbia impugnato la delibera di riduzione, in base all’art. 2482 c.c., entro 90 giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese; - illegittima riduzione del capitale per esubero, con conseguente azione di responsabilità, per omessa vigilanza, dei creditori sociali verso amministratori e sindaci, che la Corte di Cassazione, s I, con sentenza del 14 dicembre 2015, n. 25178, ha affermato essere soggetta a prescrizione quinquennale decorrente dalla relativa delibera assembleare.
Questa, a causa della sua iscrizione presso il registro delle imprese e della contemporanea esecuzione da parte degli amministratori, attraverso “il rimborso ai soci, costituisce il fatto complessivamente idoneo a rendere noto ai terzi lo squilibrio patrimoniale della società”.
Perdite della SRL in generale
Si premette che le perdite erodono il capitale sociale dopo aver azzerato tutte le riserve annotate nel patrimonio netto (Si veda l’Allegato A), il cui ordine di utilizzo è appannaggio dell’assemblea dei soci.
Secondo l’art. 2478-bis c.c., è competenza dell’assemblea dei soci deliberare sulla distribuzione degli utili, tenendo presente che:
- possono essere distribuiti soltanto gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato;
- in presenza di una perdita del capitale sociale, è vietato distribuire utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.
Il Documento OIC 28 esamina il termine perdita nei seguenti paragrafi:
- paragrafo 8: l’art. 2424 codice civile prevede che le voci del patrimonio netto siano iscritte nel passivo dello stato patrimoniale alla voce A “Patrimonio netto”, che comprende le voci: VIII — Utili (perdite) portati a nuovo e IX — Utile (perdita) dell’esercizio;
- paragrafo 16 che esamina il contenuto delle suddette voci: nella voce AVIII “Utili (perdite) portati a nuovo” si iscrivono i risultati netti di esercizi precedenti che non siano stati distribuiti o accantonati ad altre riserve e le perdite non ripianate.
Tale voce accoglie le rettifiche derivanti dalle correzioni di errori commessi in esercizi precedenti e le rettifiche derivanti da cambiamenti di principi contabili (qualora l’imputazione ad un’altra voce di patrimonio netto non sia più appropriata).
Nella voce AIX “Utile (perdita) dell’esercizio” si iscrive il risultato dell’esercizio che scaturisce dal conto economico.
Se durante l’esercizio è stata ripianata la perdita dell’esercizio, si può aggiungere una voce di patrimonio netto “Perdita ripianata nell’esercizio”; - e paragrafo 41: nella Nota integrativa, con riferimento alle voci del patrimonio netto, l’art. 2427, comma 1, codice civile richiede di indica