La portata esorbitante dell’esborso effettuato in funzione della ristrutturazione complessiva di un bene può essere espressiva della non inerenza della spesa rispetto all’adattamento dell’immobile alle esigenze professionali.
In materia di Iva, l’inerenza del costo non può essere esclusa in base ad un giudizio di congruità della spesa, salvo che l’Amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicità, tanto da assumere rilievo indiziario di non verità della fattura o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all’utilizzo per operazioni assoggettate ad Iva.
In tale ipotesi spetta quindi al contribuente provare che la prestazione del bene o servizio è inerente all’attività svolta.
La Corte di Cassazione ha risolto un contenzioso in tema di deducibilità delle spese di ristrutturazione da parte di un professionista su un immobile condotto in locazione.
Deducibilità delle spese di ristrutturazione
Il caso dell’architetto che ristruttura lo studio professionale
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di un contribuente, esercente la professione di architetto, un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, con il quale contestava la detraibilità dell’importo relativo all’Iva sugli acquisti effettuati per la ristrutturazione di un immobile, condotto in locazione dal medesimo contribuente ed adibito a studio professionale.
Nella prospettazione erariale veniva, infatti, in evidenza una spesa straordinaria di competenza del locatore proprietario e non del conduttore libero professionista.
Il contribuente proponeva ricorso, che veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale; mentre la Commissione Tributaria Regionale accoglieva poi l’appello dell’Ufficio.
Il professionista proponeva infine ricorso per cassazione, deducendo, per quanto di interesse, la violazione degli