Nell’ambito del processo tributario assume una fondamentale rilevanza un corretto computo dei termini, e ciò soprattutto nelle ipotesi in cui gli stessi non siano meramente ordinatori, ma perentori, ovvero quando il loro superamento comporti una vera e propria decadenza dalla possibilità di compiere un atto o di esercitare un diritto.
La mancata comunicazione della sentenza da parte della cancelleria può evitare la decadenza dal diritto di impugnazione?
Rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa?
La decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto.
Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione.
Mancata comunicazione della sentenza da parte della cancelleria: un caso di Cassazione sul superamento dei termini perentori
Un Comune ha proposto ricorso in cassazione avverso una sentenza del giudice del gravame e ha formulato preliminarmente un’istanza di rimessione in termini stante la tardività del ricorso in cassazione.
Il parere della Cassazione
Gli Ermellini, con la pronuncia citata, hanno statuito l’inammissibilità del ricorso in cassazione in quanto tardivamente proposto sulla base delle seguenti articolate argomentazioni.
L’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 184 bis codice di procedura civile,[1] può trovare applicazione, alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, non solo con riguardo alla decadenza dai poteri processuali interni al giudizio, ma anche a situazioni esterne al suo svolgimento, quale la decadenza dal diritto di impugnazione.
Ai fini della proposizione dell’impugnazione, il termine c.d. lungo fissato dall’art. 327 codice di procedura civile, decorrente dalla pubblicazione della sentenza, prescinde dal rispetto o meno dell’obbligo di comunicazione alle parti ad opera della cancelleria.
Quando ricorre l’errore di diritto?
L’ errore di diritto sussiste allorché la parte decaduta dall’impugnazione per l’avvenuto decorso del termine di cui all’art. 327 co