Torniamo sui presupposti per ottenere l’agevolazione “Bonus Sud”, all’interno della complessa normativa sugli aiuti di stato: in questo intervento puntiamo il mouse sui presupposti del progetto di investimento iniziale e sull’esclusione degli investimenti di sostituzione.
Continuiamo a trattare del problema dei presupposti per ottenere il riconoscimento dell’agevolazione nota come “Bonus sud” (per leggere la parte precedente dell’approfondimento clicca qui).
Bonus Sud – presupposti del progetto di investimento iniziale
Il comma 99 dell’art.1 della legge n. 208/2015 fa esplicito riferimento, per l’accesso all’agevolazione, al fatto che gli investimenti devono far parte di un “progetto di investimento iniziale”, così come definito nei paragrafi 49, 50 e 51 dell’art. 2 del Regolamento UE n. 651/2014.
I paragrafi richiamati disciplinano le fattispecie di “investimento iniziale” nei casi, come quello in esame, di concessione di aiuti di Stato a finalità regionale, in attuazione del paragrafo 41 dello stesso Regolamento che definisce gli “aiuti a finalità regionale agli investimenti” come aiuti a finalità regionale concessi per un investimento iniziale o per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica.
Si ricorda che lo scopo degli aiuti a finalità regionale è, ordinariamente, quello di promuovere l’ampliamento e la diversificazione delle attività economiche delle imprese ubicate nelle regioni più svantaggiate, incoraggiando le imprese ad insediarvi nuovi stabilimenti; in pratica, si tratta di aiuti che hanno lo scopo di agevolare nuova produttività o incrementare quella preesistente.
A tal fine, quindi, non sono certamente agevolabili singole acquisizioni, svincolate da una visione complessiva e strategica dell’investimento, ma deve trattarsi di interventi strutturali quali la creazione di un nuovo impianto, l’ampliamento, ecc.
Questi gli argomenti qui trattati:
- La nozione di investimento iniziale
- Quando spetta il bonus Sud
- Significato delle singole fattispecie
- Progetto di investimento iniziale con un solo cespite
- Creazione di un nuovo stabilimento
- Cambiamento fondamentale del processo produttivo
- Diversificazione della produzione
- Ampliamento della capacità produttiva
- Detassazione Tremonti bis
- Esclusione degli investimenti di sostituzione
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La nozione di investimento iniziale
Il citato art. 2 del Regolamento prevede, quindi, due distinte fattispecie di “investimento iniziale”: investimento iniziale (paragrafi 49 e 50) e investimento iniziale a favore di una nuova attività economica (paragrafo 51).
Pertanto, per investimento iniziale, come previsto al paragrafo 49, deve quindi intendersi:
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un investimento in attivi materiali, consistenti – nel caso in questione – esclusivamente in impianti, macchinari e attrezzature, relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
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l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice