Il regime forfettario al 5% vale solo per le nuove iniziative

Il regime forfettario prevede un’aliquota agevolata al 5% solo per le nuove iniziative: tale agevolazione vale anche per chi arriva dall’estero ed era titolare di partita IVA estera?

forfettario nuove iniziative

Il forfettario è un regime di determinazione di imposta agevolato (ricordiamo sempre che il termine “agevolato” è valido se il regime è utilizzato dopo approfondita analisi di convenienza) che vale anche per chi svolge l’attività da più tempo, ovvero non sia una neo attività.

Tuttavia, vi è una versione che prevede una aliquota ancora più bassa che si applica, a particolari condizioni di favore, esclusivamente a chi ha iniziato per la prima volta l’attività.

 

Regime forfettario super agevolato per le nuove iniziative

Più precisamente, il comma 65 della Legge 190/14, stabilisce cheal fine di favorire l’avvio di nuove attività” si applica l’aliquota ridotta al 5% (in luogo di quella del 15%, che si applica alla generalità dei soggetti forfettari), per il primo esercizio e per i quattro successivi, a condizione che:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare” (lettera a); 
     
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni” (lettera b).

Inoltre, se si prosegue l’attività svolta da un altro soggetto, i ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non devono superare il limite per l’accesso al regime forfettario (65.000 euro a partire dall’anno 2019).

Naturalmente, tali requisiti si aggiungono a quelli ordinariamente previsti per la generalità dei soggetti forfettari (limite di ricavi/compensi, ecc.).

Ciò in quanto il regime forfettario, nella sua aliquota super agevolativa, è come detto destinato a incentivare esclusivamente la nascita di nuove iniziative.

Tale tesi è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate, nella recentissima risposta n. 197 del 20 aprile 2022.

 

Il caso analizzato dal Fisco: il contribuente con partita IVA estera

Il caso sottoposto all’esame dell’Agenzia riguardava un soggetto residente da più di tre anni in un Paese estero, dove svolge l’attività di designer con partita Iva estera, che trasferisce la propria residenza in Italia, per qui continuare l’esercizio della stessa attività a servizio dei medesimi clienti esteri, aprendo una partita Iva italiana e optando per il regime forfetario.

L’intenzione era quella di applicare al proprio reddito imponibile l’aliquota ridotta del 5%, sulla base dell’apertura della nuova partita Iva.

Trattandosi dunque di prosieguo di attività svolta precedentemente, l’Agenzia non ha potuto far altro che confermare la non spettanza del regime al 5%.

Nulla osta, invece, alla fruizione del regime al 15%, spettante grazie al fatto che l’istante ha trasferito effettivamente la residenza in Italia in tempo utile per poter essere considerato qui residente ai fini fiscali.

 

NDR. Sul caso potrebbe interessarti approfondire il regime fiscale degli impatriati

 

A cura di Danilo Sciuto

Venerdì 22 Aprile 2022