L’esonero dal versamento del TFR e del Ticket NASpI, fa in modo di prolungare, per le aziende sottoposte a procedure fallimentari o in amministrazione straordinaria, tale opportunità anche per il 2022.
L’INPS fornisce chiarimenti sia per la richiesta che per la durata dell’esonero medesimo.
Il Decreto Legge n. 103 del 20 luglio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2021, con l’articolo 4, proroga per l’anno 2022 quanto disposto da parte dell’articolo 43-bis del Decreto Legge n. 109/2018, convertito dalla Legge n. 132/2018, già in essere per gli anni 2020 e 2021.
In particolar modo, nel suddetto Decreto Legge si prevede che le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019, 2020 e 2021 – previa autorizzazione dell’Inps – possono essere esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto (TFR) relativamente alla retribuzione persa a seguito della riduzione di orario o della sospensione dal lavoro e dal pagamento del contributo di cui alla Legge n. 92/2012, articolo 2, comma 31, ossia del ticket NASpI.
Quest