Il contributo perequativo non guarda i motivi della riduzione del reddito

Il contributo a fondo perduto perequativo spetta in caso di riduzione del reddito, anche se tale riduzione non è stata causata dall’emergenza Covid.

fondo perduto perequativoChe in diritto non si ragioni con la logica, ma solo guardando alla norma, è un principio base, anche se esso porta talvolta a situazioni evidentemente strane.

E’ il caso delle norme che hanno previsto i contributi a fondo perduto durante il periodo emergenziale.

A queste appartiene, arrivando al caso che vogliamo illustrare, il contributo a fondo perduto cosiddetto perequativo.

Come sappiamo, esso spettava a favore degli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e che presentavano un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore al 30%.

Al fine di individuare l’elemento che funge da parametro, espressione del suddetto peggioramento del risultato economico, è stato poi emanato un provvedimento che ha indicato i righi delle dichiarazioni dei redditi (relative agli esercizi 2019 e 2020) dove trovare il valore espressione del “risultato economico”.

Pertanto, nelle intenzioni del legislatore, la congrua riduzione del risultato economico si poteva tradurre nella asettica riduzione del reddito imponibile (generato dall’impresa o professione).

Questo, ovviamente, se nella maggior parte dei casi è un valido elemento di riscontro, non lo è nei casi in cui il reddito 2020 è stato influenzato, in negativo, non già (o non soltanto) dalla crisi derivante dalla pandemia, ma da un componente negativo di reddito che con essa nulla ha a che vedere, come ad esempio una sopravvenienza passiva straordinaria di particolare importo.

NDR: Leggi qui il funzionamento del contributo a fondo perduto perequativo

 

La riduzione del reddito per motivi non legati al Covid

Ed è proprio questo il caso che è stato sottoposto all’attenzione dell’agenzia delle entrate, da parte di una società che ha riportato un risultato negativo dell’anno 2020 inferiore rispetto all’anno 2019, a causa non solo dello stato di emergenza sanitaria “Covid-19“, ma anche da un componente negativo straordinario afferente alla liquidazione di un socio uscente dalla compagine societaria.

Più in particolare, nell’anno 2020 si era provveduto ad escludere un socio, la cui liquidazione ha determinato una differenza da esclusione (che come noto rappresenta per l’impresa un componente negativo di reddito) di competenza dell’esercizio 2020 di più di centomila euro, che ha portato il risultato di esercizio da un valore positivo ad uno negativo.

Prendendo in considerazione il reddito senza la componente straordinaria citata e seguendo il metodo di calcolo previsto, il contributo perequativo sarebbe spettato ugualmente, ma con valori abbastanza diversi.

La domanda era dunque se, ai fini del calcolo del contributo a fondo perduto perequativo, debba essere escluso dal reddito del periodo d’imposta 2020 il componente negativo straordinario non direttamente collegato agli effetti dell’emergenza sanitaria “Covid-19“, oppure no.

La risposta dell’agenzia (la n. 199 del 20 aprile scorso) non poteva che essere negativa, a fronte di un esame letterale della norma, che, come detto in premessa, talvolta si scontra con quello logico: infatti, se il contributo perequativo era previsto a favore dei soggetti maggiormente colpiti dagli effetti economici della pandemia, non sarebbe stato equo ammettere anche i soggetti che hanno riportato il peggioramento del risultato economico a causa di eventi diversi.

Dal lato opposto, non sarebbe stato equo ammettere anche i soggetti che nell’anno 2019 hanno avuto un reddito nettamente più alto del solito, a causa di eventi straordinari positivi, che ha fatto sì che il 2020, con un risultato “nella norma” (magari senza risentire degli effetti della crisi), risultasse in calo rispetto al primo.

Per raggiungere tale equità, tuttavia, il legislatore avrebbe dovuto dettare dei criteri di calcolo assai più articolati del banale confronto tra i redditi imponibili, sicché, verosimilmente, si è optato per la semplificazione, bastata più sulla probabilità che su un criterio logico.

 

A cura di Danilo Sciuto

Martedì 26 aprile 2022