Dopo la recente determinazione della percentuale spettante per il bonus dell’acqua potabile, si analizzano le problematiche di ordine contabile e fiscale conseguenti alla maturazione del beneficio in capo alle imprese ed ai professionisti.
La proroga del Bonus acqua potabile
Al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, l’art. 1, commi da 1087 a 1089, della legge n. 178/2020 ha introdotto un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
L’agevolazione, originariamente prevista per le sole spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2023 dall’art. 1, comma 713, della legge n. 234/2021.
Importo massimo della spesa
L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a:
- 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche;
- 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Tenuto conto dei limiti di spesa previsti per ciascun anno interessato, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 153000 del 16 giugno 2021 è stato previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione validamente presentata (entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta) moltiplicato per la percentuale (rapporto tra il limite di spesa previsto per ciascun periodo d’imposta all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate) resa nota con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia de