La doppia iscrizione all’INPS del socio e/o amministratore nelle società di capitali
L’art. 1, comma 208, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, stabilì che:
“Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.
Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.......”.
La ricerca dell’attività in misura prevalente, come si va a precisare di seguito, è esclusa per quanto riguarda gli amministratori di società per i quali, invece, occorre seguire una duplice assicurazione.
In presenza di differenti orientamenti giurisprudenziali sul precedente art. 1, comma 208, della L. n. 662/1996, è intervenuto il legislatore previdenziale che, con l’art. 12, comma 11, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto una norma di interpretazione autentica, disponendo che:
“L’art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps.
Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui all’art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335”.
Quest’ultima norma attiene all’iscrizione alla Gestione separata dell’INPS, in base alla quale, con decorrenza 1° gennaio 1996, devono iscriversi all’apposita Gestione separata (Art. 2, comma 26, L. 16 agosto 1995, n. 335), presso l'INPS:
- i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo (Art. 49, comma 1, del TUIR, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
- i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (Art. 49, comma 2, lett. a), del TUIR);
- gli incaricati alla vendita a domicilio (Art. 36, della L. 11 giugno 1971, n. 426).
In sostanza, gli amministratori delle società di capitali sono tenuti ad iscriversi all’INPS nelle seguenti due distinte gestioni previdenziali, ovviamente versando differenti contributi, che , per l’anno 2022, sono i seguenti:
- per la gestione commercianti – o artigiani – c’è una contribuzione fissa (Su un minimale annuo di reddito – o anche in presenza di perdita – di € 16.243) ed una contribuzione a percentuale (per l’eccedenza di reddito rispetto ad € 16.243, sino al tetto di € 80.465, l’aliquota contributiva è del 24%.
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è di € 105.014).
Questa gestione è legata all’attività lavorativa dell’amministratore nella società, riconducibile al settore commercio.
- per la gestione separata il 24% (Soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria).
Questa gestione è legata all’attività di amministratore della società.
Comunque, è stato ribadito, da più sentenze giurisprudenziali, che la predetta doppia contribuzione previdenziale all’INPS è condizionata dalla coesistenza di due attività rientranti l’una nel settore commercio e l’altra in quella di amministrazione societaria.
Questi gli argomenti qui trattati:
- La sentenza della Corte di Cassazione a S.U. n. 17076/2011 e quelle successive
- La sentenza della Corte di Cassazione a S.U. n. 1545/2017 sul legame tra l’amministratore e la società
- L’amministratore può assumere anche la qualità di lavoratore subordinato a condizione...
- L’INPS e il doppio ruolo di amministratore e dipendente della stessa società
- Altre problematiche connesse: Fisco e previdenza
- Prescrizione dei crediti INPS
- Allegato A – Quesitario (Solo per le società di capitali)
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La sentenza della Corte di Cassazione a S.U. n. 17076/2011 e quelle successive
La Corte di Cassazione a S.U., con sentenza dell’8 agosto 2011, n. 17076, ha affermato l’effettività della natura di interpretazione autentica da attribuire all’anzidetto art. 12, comma 11, del D.L. n. 78/2010, con riferimento all'art. 1, comma 208, della L. n. 662/1996, e, in quanto tale, non è lesiva del principio del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall’art. 70, della Costituzione.
Di seguito a questa s