La riforma del Terzo Settore ha introdotto la possibilità di avvalersi di volontari.
Da tale disposizione deriva la necessità di tutela assicurativa per tali soggetti.
In questo contributo esaminiamo le modalità con cui attivare le coperture assicurative.
Riforma del Terzo Settore: uso di volontari e tutela assicurativa
Una importante novità della riforma del terzo settore consiste nel fatto che l’art. 17 del Decreto Legislativo 112/2017 ha esteso a tutti gli enti del terzo settore (ETS) la possibilità di utilizzare volontari[1] e non solo, come accadeva prima del 2017, nel caso di organizzazioni di volontariato e di cooperative sociali.
Pertanto, possono utilizzare la collaborazione di volontari anche le associazioni di promozione sociale, le altre associazioni e fondazioni del terzo settore e le imprese sociali diverse dalle cooperative sociali.
La tutela assicurativa riconosciuta ai volontari non si applica ai soci volontari delle cooperative sociali per quanto riguarda i rischi di malattia professionale o di infortuni per cui, come abbiamo visto nel quinto paragrafo del capitolo precedente, vi è l’obbligo di assicurazione presso l’INAIL, mentre vale per la responsabilità civile per i danni arrecati a terzi.
Impresa sociale e attività di volontariato
In particolare, nell’impresa sociale è sempre ammessa la prestazione di attività di volontariato (2° comma dell’art. 13 del Decreto Legislativo 112/2017), ma il numero massimo di volontari impiegati, dei quali l’impresa deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori a qualunque titolo impiegati in essa (quindi lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi, occasionali, ecc.), quindi può giungere massimo al 50% d