Operazioni nei confronti di organismi europei per fronteggiare la pandemia Covid-19: trattamento IVA

Operazioni nei confronti di organismi dell’UE volte a fronteggiare l’emergenza da Covid: è stato introdotto un particolare regime di non imponibilità di tali cessioni con valenza retroattiva dall’1 Gennaio 2021.

Iva pandemia CovidIl decreto IVA è stato interessato da modifiche effettuate ad opera del DL n. 146/2021 (“Decreto fisco – lavoro”, commentato per alcuni tratti in due articoli precedenti “Fattura elettronica, esterometro, imposta di bollo ed IMU: le novità del decreto Fisco Lavoro” e Le novità del cosiddetto Decreto Fisco Lavoro) al fine di rendere la disciplina Iva conforme agli orientamenti forniti dalla Commissione europea e dalla Corte di giustizia unionale.

 

Il trattamento dell’IVA nel contrasto alla pandemia da Covid

La circolare n. 5/2022 ha tra l’altro affrontato il trattamento Iva sulle operazioni effettuate nei confronti di organismi dell’Unione europea finalizzate a fronteggiare la pandemia Covid-19.

Recependo le indicazioni fornite dalle relative direttive Ue, il legislatore, con l’articolo 5, commi 15-bis e 15-ter, del suddetto decreto 146/21, ha aggiunto alcune previsioni alla disciplina Iva finalizzate a fornire un più ampio supporto fiscale alle attività istituzionali di prevenzione e contrasto della pandemia Covid-19.

In base alle citate disposizioni sono da includere, tra le operazioni non imponibili richiamate all’articolo 72, comma 1, del Dpr n. 633/1972, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate “nei confronti della Commissione europea o di un’agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell’Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell’ambito dell’esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell’Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19”.

 

Il nuovo regime di non imponibilità IVA in vigore dal 1° gennaio 2021

Si tratta dunque di una nuova ipotesi di non imponibilità, applicabile già a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021.

Tale regime non si applica – e, conseguentemente, le citate operazioni diventano imponibili ai fini dell’Iva – laddove i beni o servizi siano utilizzati, immediatamente o in seguito, dalla Commissione o dagli altri organismi Ue per ulteriori cessioni o prestazioni a titolo oneroso.

La norma, inoltre, esplicita anche gli adempimenti da attuare a seguito del verificarsi dei due casi sopra citati.

Nel primo caso (intervenuto regime di non imponibilità), al fine di rendere non imponibili le operazioni assoggettate a Iva effettuate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale, il cedente o prestatore dovrà emettere delle note di variazione in diminuzione dell’imposta ai sensi dell’articolo 26 del decreto Iva.

Nel secondo caso (venuta meno delle condizioni di non imponibilità previste dalla norma), la Commissione, l’agenzia interessata o l’organismo interessato dovrà informare l’amministrazione finanziaria e l’operazione diventerà soggetta all’Iva alle condizioni applicabili alla data in cui è stata effettuata l’operazione.

Le operazioni non imponibili in esame concorreranno, per i fornitori, alla formazione del plafond per gli acquisti in sospensione d’imposta degli esportatori abituali, e sarà cura dei cessionari o committenti informare i cedenti o prestatori in merito alla circostanza che la destinazione degli stessi sia conforme alla norma (si è in attesa dell’adozione di un apposito certificato).

La nota di variazione potrà essere emessa anche nella forma della nota di credito semplificata e cumulativamente per tutte le operazioni fatte nel 2021 con ciascun destinatario, e dovrà essere emessa, prudenzialmente, entro il 2 maggio 2022, termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2021, anno in cui si è verificato il presupposto per la variazione in diminuzione, rappresentato dalla modifica normativa.

Se la nota è emessa fra il 1° gennaio il 2 maggio 2022, l’imposta può essere detratta nell’ambito della liquidazione periodica relativa al mese o trimestre di emissione, oppure direttamente nella dichiarazione annuale per l’anno 2022.

Qualora fosse emessa successivamente, il fornitore potrà presentare istanza di rimborso dell’Iva nel termine biennale di cui all’art. 30-ter del Dpr 633/72.

 

A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 2 marzo 2022