Entro il prossimo 31 marzo 2022 gli Enti non commerciali devono provvedere ad inviare il modello EAS per le variazioni intervenute nel periodo d’imposta 2021, rispetto a quanto dichiarato in precedenza, onde poter usufruire della detassazione IRES e IVA delle quote o dei contributi incassati.
Il Decreto Legge n. 185-2008 subordina alla presentazione del Modello EAS la non imponibilità ai fini IRES (art. 148 Tuir) ed Iva (art. 4 Dpr 633/72) dei corrispettivi per operazioni nei confronti dei propri associati e delle quote e dei contributi associativi incassati.
Modello EAS: approfondimento e gestione pratica
Con il presente contributo si coglie l’occasione per fornire un ripasso generale della materia in vigore focalizzando l’attenzione sull’adempimento pratico della presentazione del modello ovvero:
1) Soggetti interessati all’adempimento
L’obbligo riguarda la quasi totalità delle associazioni non profit (sono escluse le fondazioni) e interessa, qualunque associazione (o società sportiva dilettantistica) che:
- richieda agli associati la quota associativa;
- ponga in essere uno scambio di natura economica con i propri associati offrendo loro beni o servizi verso un corrispettivo.
Si rammenta tuttavia che il Legislatore, con il Decreto Legislativo n. 117-2017, ha istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo settore e pertanto gli enti iscritti nel registro risultano esonerati dalla presentazione del modello EAS.
Nota: occorre sottolineare che allo stato attuale non tutti gli enti del terzo settore risultano già inseriti nel Registro RUNTS e pertanto, in assenza di istruzioni ufficiali, per le associazioni che hanno provveduto ad effettuare la sola richiesta di iscrizione è preferibile procedere comunque alla presentazione del modello EAS.
L’adempimento resta invece in vigore per gli enti che non si iscriveranno nel Registro Unico RUNT.
2) Termini per la presentazione del modello EAS
Il modello deve essere presentato all’Agen