È il solo giudicato esterno, formatosi in epoca precedente l’esercizio del potere di autotutela sull’atto successivamente annullato, che costituisce limite all’esercizio del potere di autotutela?
Formatosi tale giudicato in epoca precedente l’emissione dell’atto di annullamento, il relativo potere dell’Amministrazione finanziaria è precluso e, ove esercitato, è illegittimo?
Salva la formazione del giudicato (esterno) al momento della notificazione dell’atto sostitutivo emesso in esecuzione del potere-dovere di annullamento, l’esercizio di tale potere può essere esercitato anche ove sia stata resa pronuncia giurisdizionale, non ancora passata in giudicato e anche in pendenza di impugnazione della pronuncia avente ad oggetto l’atto originario e, conseguentemente, anche in pendenza dei termini per la proposizione dell’impugnazione.
Nel qual caso, la pronuncia relativa all’atto successivamente annullato in via amministrativa viene caducata per effetto della cessazione della materia del contendere in relazione a tale precedente atto ed è inidonea ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale, fatta eccezione per l’accertamento del venir meno dell’interesse alla prosecuzione dell’originario giudizio[1].
Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione.
Il caso di Cassazione: annullamento dell’originaria pretesa impositiva in presenza di sentenza non ancora passata in giudicato
L’ufficio in presenza di una sentenza di primo grado non ancora passata in giudicato, in costanza del decorso dei termini di impugnazione della stessa, ha annullato l’originaria pretesa impositiva ovvero ha annullato in via amministrativa quello precedente ed ha riemesso un nuovo atto impositivo.
L’ufficio ha notificato ad un contribuente un atto impositivo, emesso in sostituzione di un precedente atto impositivo annullato in sede di autotutela.
Con il ricorso introduttivo il contribuente ha rilevato l’illegittimo esercizio del potere di autotutela in relazione al precedente atto impositivo e l’esistenza del giudicato in relazione al caso deciso con precedente sentenza del giudice di primo grado.
Il giudice del gravame ha ritenuto legittimo l’esercizio del potere di autotutela, ritenendo irrilevante la decisione giurisdizionale della precedente causa proposta in relazione al precedente avviso ann