Credito d’imposta per imposte pagate all’estero: la prova puo’ consistere in una certificazione in lingua straniera?

di Isabella Buscema

Pubblicato il 11 marzo 2022

Nel contenzioso tributario sovente emerge la necessità di utilizzare documentazione redatta in lingua straniera. La documentazione prodotta in giudizio è utilizzabile qualora non sia prodotta in lingua italiana?
Per i documenti di prova prodotti dalle parti sussiste l’obbligo della lingua italiana?
Occorre una traduzione giurata di documentazione prodotta in giudizio e in caso di omissione di tale adempimento la documentazione non prodotta in lingua italiana è inutilizzabile?
Ove la parte versi in atti documenti non redatti in lingua italiana tali documenti sono utilizzabili, salvo che il giudice decida di nominare un interprete, posto che l’obbligo della redazione degli atti in lingua italiana è proprio degli atti processuali e non dei documenti?
Il principio di acquisizione e quello di non contestazione permettono di poter utilizzate la documentazione non corredata da perizia giurata?
È necessaria ai fini dell’utilizzo di documenti redatti in lingua straniera la produzione di una traduzione giurata?
In caso di reddito prodotto all’estero le imposte corrisposte a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse ipso iure in detrazione dall’imposta netta?
Sussiste l’obbligo della produzione di una traduzione giurata in italiano, allorquando il contribuente intenda utilizzare, nel processo tributario, documentazione redatta in una lingua diversa da quella del processo?

Atti processuali e documenti prodotti dalle parti: quando opera l'obbligatorietà della lingua italiana

documenti in lingua stranieraL’obbligatorietà della lingua italiana stabilita dall'art. 122 codice procedura civile opera soltanto rispetto agli atti processuali non rilevando per i documenti prodotti dalle parti, quali i certificati emessi dai sostituti d'imposta esteri attestanti l'esecuzione e il versamento delle ritenute, ai fini della prova della definitività del prelievo estero.

Per i documenti opera, invece, l'art. 123 codice procedura civile, a norma del quale il documento prodotto si intende acquisito nella lingua in cui è redatto.

È fatta salva la facoltà del giudice di nominare un traduttore, sia nel caso in cui emergano contestazioni sul contenuto, sia nel caso in cui il giudice non conosca la lingua in cui il documento è redatto ovvero non ravvisi l’idoneità della traduzione prodotta dalla parte.

Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione.

 

Il caso di Cass