La stessa ha consentito di approfondire sia le tematiche sul conferimento delle partecipazioni che quelle sulla loro donazione, oltre che di valutare quando talune operazioni di riorganizzazione aziendale presentano profili di elusione.
Conferimento e donazione di partecipazioni: situazione dell’interpellante
L’interpellante (vicepresidente, di seguito, socio A), la moglie (di seguito, socia B), il cugino (presidente, di seguito, socio C), e la moglie di quest'ultimo, (di seguito, socia D), sono soci della società Alfa S.p.A. (società non quotata), con capitale sociale, così ripartito (corrispondente ad un’analoga percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della società):
- socio A è proprietario di n. 400.000 azioni, pari al 20% del capitale sociale;
- socio B è proprietario di n. 300.000 azioni, pari al 15% del capitale sociale;
- il socio C è proprietario di n. 1.000.000 azioni, pari al 50% del capitale sociale;
- e il socio D è proprietario di n. 300.000 azioni, pari al 15% del capitale sociale.
Pertanto, il socio A ed il socio C, rivestendo rispettivamente la carica di vicepresidente e presidente della società, sono anche amministratori delegati della società.
Le altre due socie non ricoprono alcuna carica sociale, né svolgono alcuna attività di gestione ed amministrazione nella medesima società.
Il socio A ha tre figli di 25, 22 e 16 anni.
La società Alfa S.p.A. è la capogruppo operativa del Gruppo ALFA, gruppo industriale attivo nel settore agroalimentare.
Il Gruppo ALFA controlla, attraverso la società Alfa S.p.A., le seguenti società:
- Alfa International S.p.A., partecipata al 90%;
- Alfa M. S.r.l., partecipata al 100%;
- Alfa F. S.r.l., partecipata al 90%;
- Alfa O. S.r.l., partecipata al 100%;
- Beta S.r.l., partecipata al 60%;
- Alfa Europe S.A., con sede in Romania, partecipata al 90%.
Alfa S.p.A., in qualità di controllante e consolidante, ha optato per il regime di consolidato fiscale nazionale, ai fini dell’IRES [Artt. 117 e segg. del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR)], insieme a tutte le società italiane sopra elencate (quindi, con esclusione della società Alfa Europe S.A., avendo la stessa sede in Romania).
Riorganizzazione aziendale in itinere
Tanto premesso, l’interpellante e soci intendono attuare una riorganizzazione aziendale che consta delle seguenti fasi:
Fase 1
La socia B cede l’intera sua quota (15% del capitale sociale) secondo le seguenti modalità:
- cessione del 96,5% della partecipazione (pari al 14,48% del capitale sociale di Alfa S.p.A.) detenuta in Alfa S.p.A.. ad una società Holding di nuova costituzione (di seguito, MF Holding, riconducibile al nucleo familiare del socio C), a cui partecipa il socio C per il 76,92% e la socia D per il 23,08%, costituita attraverso il conferimento delle partecipazioni detenute dai soci C e D in Alfa S.p.A.;
- cessione del restante 3,5% della partecipazione (pari allo 0,52% del capitale sociale di Alfa S.p.A.) all'Interpellante.
Il prezzo di cessione dell'intera partecipazione del 15% è determinato da entrambi gli acquirenti (l’interpellante, nonché i soci C e D), in parte al momento della sottoscrizione del contratto di acquisto, in altra parte in via dilazionata, secondo il piano di pagamento pattuito.
Fase 2
Conferimento delle partecipazioni detenute dall'interpellante in Alfa S.p.A. – aumentate dalle quote originarie del 20% al 20,52, per effetto dell’acquisizione dalla socia B - in una società holding di nuova costituzione (di seguito, PF Holding), interamente partecipata.
L'avvenuta acquisizione da parte dell'interpellante dello 0,52% delle partecipazioni detenute in Alfa S.p.A. dalla moglie, socia B, ha l’obiettivo di completare i requisiti voluti dall’art. 177, comma 2-bis, del TUIR per il conferimento a realizzo controllato.
Fase 3
Conferimento in una "super holding" di nuova costituzione (di seguito, ACD Holding S.p.A.), delle partecipazioni detenute in Alfa S.p.A. da PF Holding e MF Holding (pari rispettivamente al 20,52% e 79,48%).
A tal proposito, ACD Holding S.p.A. sarà la titolare di tutte le partecipazioni detenute in Alfa S.p.A. ed attribuirà alle partecipazioni ricevute un valore analogo a quello fiscalmente riconosciuto presso le società conferenti.
L'Interpellante ritiene che siano presenti le condizioni per applicare l’art. 177, comma 2, del TUIR, per il conferimento contestuale delle partecipazioni detenute da PF Holding e MF Holding.
L'Interpellante:
- ritiene, in alternativa, che PF Holding abbia accesso, al regime previsto dall’art. 175, del TUIR, che riguarda il conferimento di partecipazioni di controllo o collegamento, essendo soddisfatte le propedeutiche condizioni;
- ritiene che non troverebbe applicazione la disposizione antielusiva prevista dall’art. 175, comma 2, del TUIR, richiamata dall’art. 177, comma 3, del TUIR, in considerazione del fatto che la partecipazione detenuta in Alfa S.p.A. rispetta tutti i requisiti per l'esenzione da partecipation exemption (PEX), sancita dall’art. 87, del TUIR.
Al riguardo, l'Interpellante sottolinea che le partecipazioni conferite in ACD Holding, da PF Holding e da MF Holding, nonché quelle ricevute in cambio avrebbero le condizioni per godere del predetto regime di esenzione PEX;
- fa presente, in ordine alla condizione di cui all’art. 87, comma 1, lett. a), del TUIR, che la partecipazione in Alfa S.p.A. è classificata nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di detenzione, e che il conferimento in ACD Holding S.p.A.delle partecipazioni di Alfa S.p.A., detenute da PF Holding e da MF Holding, si realizzerà di seguito alla chiusura ed